Immigrazione post-Brexit
- simonerizzo00
- 25 mag 2022
- Tempo di lettura: 15 min
Aggiornamento: 26 mag 2022
Immigrazione post-Brexit: Analisi della politica migratoria del Regno Unito alla luce della ratifica dell’uscita dal Trattato di adesione alla CEE del 1972
Indice:
Introduzione .........................................................................................................................................................................................
1. Regno Unito e spazio Schengen
A. Definizione dello ‘’spazio Schengen’’ ............................................................................................................
B. Introduzione storica del rapporto ....................................................................................................................
2. Introduzione alla politica migratoria del Regno Unito
La legge della corona negli anni del governo di Sir John Roy Major (1994) ..............................................................................................................................
Camera dei Comuni e Camera dei Lords: criticità degli emendamenti .............................................................................................................................
Nuova politica migratoria: Theresa May, Direttiva 2004/38/CE e procedura Brexit .............................................................................................
3. Visa e politica migratoria post-Brexit
Definizione dei ‘’Visa’’ di Schengen .............................................................................................................
Nuove tipologie di Visa britannici:
i. Skilled Worker .............................................................................................................................................
ii. Temporary Worker ..................................................................................................................................
iii. Student ........................................................................................................................................................... iv. Graduate.........................................................................................................................................................
4. Conclusioni A. Sanambar v. Secretary of State e Convenzione europea dei diritti dell’uomo..................
Bibliografia ............................................................................................................................................................................................

Introduzione
Il tema che si tratterà nel corso di questo elaborato sarà la decisione del Regno Unito, avvenuta attraverso il referendum sulla permanenza del Regno Unito nell’Unione europea, tenutosi il 23 giugno 2016, con il quale è cominciato, ufficialmente nel marzo 2017, l’iter (negoziati) di recesso dall’Unione europea. Tuttavia, nel momento in cui trattiamo del referendum non va dimenticato che il focus centrale sarà la politica migratoria e di come questa abbia subito diversi cambiamenti nel corso dei negoziati tra il governo della corona inglese e le istituzioni europee. Nella trattazione dell’argomento non verranno fatte menzioni che potrebbero influenzare il pensiero politico riguardo la politica migratoria ma si narreranno, semplicemente, le modificazioni che sono avvenute nel corso dei passati cinque anni.
Capitolo I – Regno Unito e ‘’spazio’’ Schengen
A. Definizione dello ‘’spazio Schengen’’
In cosa consiste lo ‘’spazio Schengen’’ e che modificazioni ha subito, nel corso della storia, sulla politica comunitaria? Domanda alla quale si cercherà di dare risposta. Tuttavia, prima di analizzare la ratio dello ‘’spazio’’, è necessario fare riferimento all’accordo raggiunto e firmato (con successiva Convenzione) per comprendere la sua nascita. 14 giugno 1985, data nella quale viene firmato l’Accordo di Schengen dalle seguenti nazioni: Belgio, Germania, Francia, Paesi Bassi e Lussemburgo. Con tale firma ha avuto inizio una progressiva eliminazione dei controlli alle frontiere interne e la conseguente introduzione di una determinata libertà di circolazione per tutti i cittadini facenti parte di tali paesi firmatari, di altri cittadini dei paesi facenti parte dell’Unione europea e di determinati paesi terzi. La Convenzione di Schengen, con firma avvenuta il 19 giugno 1990, insieme al precedente Accordo, furono oggetto di trattazione e introduzione di tale ‘’spazio’’ nel Trattato di Lisbona (firmato il 13 dicembre 2007, entrato in vigore solo due anni dopo) estendendolo, di conseguenza, ai 27 Stati membri dell’Unione (di cui, di fatto, solamente 22 Stati membri hanno aderito, non contando le eccezioni).
B. Introduzione storica del rapporto
Regno Unito e ‘’spazio Schengen’’, da sempre un tratto delicato per la politica migratoria comunitaria. Parlando del rapporto dobbiamo fare un obbligato riferimento al periodo di istituzione dello ‘’spazio Schengen’’ e di come il Regno Unito non si sia mai adeguato completamente alle norme introdotte dall’accordo di Schengen. Predette norme sono state successivamente riprese, modificate e introdotte nel Trattato di Lisbona; dove il Regno Unito si è detto favorevole e, successivamente, all’approvazione delle due camere e previa promulgazione della regina Elisabetta II ha ratificato il trattato. Nel momento in cui trattiamo della parziale introduzione delle normative di Schengen da parte del Regno Unito, parliamo dello ‹‹acquis di Schengen››. Con ciò si intende un insieme di disposizioni con lo scopo di favorire la libera circolazione dei cittadini all’interno dello ‘’spazio Schengen’’. Il governo inglese ha autorizzato ad applicare l’acquis di Schengen relativamente alla parte della cooperazione della polizia in materia penale. Tuttavia, il governo inglese non si è detto disposto ad applicare le parti relative all’assenza di controlli alle frontiere interne, ai visti e alle frontiere esterne. Come si può notare il pensiero tra il governo anglosassone e la politica migratoria comunitaria non può considerarsi uniforme. Quanto detto si può affermare analizzando la situazione politica inglese e i continui mutamenti della politica migratoria all’interno dell’ordinamento domestico. Nel prossimo capitolo verranno trattati proprio le già menzionate continue modificazioni che si sono succedute d’esecutivo in esecutivo.
Capitolo II– Introduzione alla politica migratoria del Regno Unito
A. La legge della corona negli anni del governo di Sir John Roy Major
Divenuto Primo Ministro nel 1990, sotto la guida della ‘’Lady di Ferro’’, iniziò la premiership di Sir John Roy Major. Discutendo di politica migratoria il Parlamento inglese avviò nel 1994, con l’oramai conosciuto empirismo anglosassone, un processo di legiferazione che portò alle c.d. ‘’Immigration Rules’’. Le ‘’Immigration Rules’’, definite ufficialmente come ‘’pratiche che regolano l’entrata e la permanenza nel Regno Unito delle persone soggette a controllo migratorio, per motivi di visita, studio, lavoro, riunione familiare e che riguardano le procedure di asilo, i respingimenti e le deportazioni’’, sono considerate la ‘’base contemporanea’’ della politica migratoria anglosassone [disposizioni, comunque, sotto la sezione 3(2) del c.d. ‘’Immigration Act 1971’’]. Dette disposizioni rilevano sotto molteplici aspetti; tuttavia, per motivi prettamente pratici, andremo ad analizzare solo uno di questi: i motivi di studio. I motivi di studio, dettagliatamente previsti nella Parte 3 (‘’Persons seeking to enter or remain in the United Kingdom for studies’’), paragrafo 57 (‘’Requirements for leave to enter as a student’’) delle ‘’Immigration Rules 1994’’, riguardano i soggetti che intendono soggiornare sul suolo britannico con l’intenzione di perseguire un determinato corso di studi. Come detto precedentemente, all’interno del paragrafo 57 vediamo come vengono accettati tutti coloro i quali sono stati selezionati per un corso di studio a:
una istituzione (scuola) finanziata con finanziamenti pubblici;
un corso di studio promosso da un istituto di istruzione superiore
un’ istituzione privata (secondo regola ‘’a bona fide’’) che tiene di conto la soddisfazione di particolari requisiti, di immatricolazione e presenza durante il corso;
Altro metro di giudizio per l’accettazione dei motivi di studio riguarda la durata dei percorsi di studio che si vogliono intraprendere, come:
un percorso di studi completo (‘’full-time degree course’’);
un percorso settimanale completo di studi (‘’weekday full-time course’’), per un minimo di 15 ore complessive per ogni singola materia;
un percorso di studi completo presso un istituto che richiede il pagamento di rette (‘’Independent fee paying school’’).
La soddisfazione di tali requisiti, presenti all’interno del paragrafo 57, è necessaria al fine di non vedersi revocato il permesso di soggiorno per motivi di studio sul suolo britannico, come specificato nel paragrafo 59 (‘’Refusal of leave to enter as a student’’).
B. Camera dei Comuni e Camera dei Lords: criticità degli emendamenti
Dopo aver trattato delle riforme della metà degli anni ’90, dobbiamo fare riferimento alle criticità che sono subentrate nel corso della storia politica inglese in materia di immigrazione. Dal 1994 al 2008, queste regole consolidate avevano subito diverse modifiche (toccando il tetto di più di 50 emendamenti) rendendo complesso il sistema di permesso o diniego. Molteplici esempi possono essere presentati (degli 80 metodi, rifacendosi al 2008, di ingresso sul suolo britannico) ma uno in particolare risulta essere più chiaro ed esemplificativo di altri: i motivi di lavoro. La riforma, e le sue successive modificazioni, ha introdotto un sistema per il quale uno straniero dipendeva da una duplice decisione proveniente da due autorità differenti: la prima autorità concedeva al datore di lavoro (c.d. ‘’sponsor’’, necessario per i soggetti richiedenti lavoro) il permesso mentre la seconda autorità approvava la candidatura dello straniero, tutto deciso con contrasti e mancanza di intento omogeneo. La ‘’nuova politica migratoria inglese’’ del 2009 pone le basi sull’introduzione di 5 livelli di ammissione, ciascuno dei quali prevede requisiti specifici per l’accettazione. Il sistema ‘’a livelli’’ viene definito in modo tale che per ogni grado vi sia un determinato punteggio e tale deve essere raggiunto dal soggetto richiedente per poter vedere la sua domanda di accettazione concessa. Tali livelli sono:
Persone altamente qualificate che contribuiscono alla crescita e allo sviluppo della produttività (soggetti che ricoprono qualifiche come: imprenditori, benefattori, investitori, ecc...);
Persone qualificate che abbiano un’ offerta di lavoro e che riempiono vacanze nella forza di lavoro nazionale;
Numero ristretto di lavoratori a bassa qualificazione lavorativa per coprire vuoti nella forza lavoro del Paese;
Studenti;
Mobilità giovanile e lavoratori temporanei (personale a cui viene concesso di impiegare la propria forza lavoro per un periodo limitato nel Regno Unito con l’obiettivo di soddisfare obiettivi di natura non-profit).
Tuttavia, anche queta tipologia di politica migratoria divenne, nel corso del tempo, inefficace e di esecutivo in esecutivo si è arrivati ad una politica migratori più stringente: la politica del governo Theresa May.
C. Nuova politica migratoria: Theresa May, Direttiva2004/38/CE e procedura Brexit.
Nata, a livello politico, sotto il governo di Tony Blair con il primo mandato risalente al 1° maggio 1997, ricoprendo dapprima la carica di parlamentare del Regno Unito e successivamente ricoprendo molteplici ruoli quali: Presidente del Partito Conservatore (2002-2003), Ministro delle donne e delle pari opportunità del Regno Unito (2010-2012), Leader del Partito Conservatore (2016-2019) e nello stesso periodo anche la carica di Primo ministro del Regno Unito. Nel corso dei suoi mandati ha esercitato una forte influenza (stabilire se positiva o negativa non è lo scopo di questa tesina) nella politica interna del Regno Unito. Con la sua visione politica ha agito nell’ambito delle materie quali uso delle sostanze stupefacenti e dell’immigrazione. Quando trattiamo della visione politica di Theresa May non si può non fare cenno al ‘’Home Office hostile environment policy’’, il quale fu una predisposizione di misure di natura amministrativa e legislativa volte a rendere ‘’difficile se non impossibile’’ la permanenza dei soggetti richiedenti l’accesso al suolo britannico e quelli già presenti sul territorio. La ratio di tale politica ‘’ostile’’ risiede nell’estremizzazione della normativa migratoria volta a indurre il soggetto straniero, residente sul suolo britannico, a voler abbandonare (‘’voluntarily leave’’) il Regno Unito per far ritorno al proprio Paese di provenienza Sotto l’esecutivo May si deve notare anche la presenza del ‘’The Immigration (European Economic Area) Regulations 2016’’, il quale riprende i precedenti ‘’Acts’’ e pone modificazioni agli stessi. Questo nuovo ‘’Immigration Act 2016’’ fonda le proprie radici nella Direttiva 2004/38/CE (ossia la c.d. ‘’Free Movement Directive’’) la quale definisce e specifica il diritto secondo il quale vi debba essere la libera circolazione dei cittadini facenti parte dell’EEA [‘’European Economic Area’’, compresi quindi i cittadini EU e i tre membri dell’EFTA (Liechtenstein, Norvegia e Islanda), con esclusione della Svizzera (anche se vi è la presenza di un accordo bilaterale con l’Unione europea)]. Il nuovo ‘’Immigration Act’’ introduce nuove sanzioni per i datori di lavoro (‘’sponsors’’) che hanno assunto, o sono in procinto di assumere, soggetti considerati ‘’migranti’’ dalle leggi del Regno Unito. Per ‘’migranti’’ s’intendeva quelle specifiche persone provenienti da Paesi non facenti parte dell’EEA, di conseguenza senza le specifiche licenze. Le sanzioni non riguardano solamente l’aspetto monetario e fiscale ma, soprattutto, la revoca delle licenze e permessi nel termine di 48 ore. Quest’ultima sanzione poteva essere revocata nel momento in cui il datore di lavoro fosse riuscito a dimostrare che la procedura di controllo dei documenti e licenze del lavoratore era risultata in accordo con le leggi del Paese. Questa politica migratoria venne sostenuta dallo stesso Ministro dell’Immigrazione James Brokenshire, il quale affermò: ‹‹In the past it has been too easy for some businesses to bring in workers from overseas rather than to take the long-term decision to train our workforce here at home. [...]››. Come si può notare leggendo l’affermazione del Ministro, nel corso della sua politica migratoria, l’idea era quella di stabilizzare ed istruire i cittadini britannici, escludendo (o cercando di fare ciò) la possibilità ai cittadini stranieri di occupare posizioni lavorative destinate ai cittadini britannici. La politica migratoria dell’esecutivo May lasciò il segno sotto diversi punti di vista e, soprattutto, sotto diverse ‘’categorie’’ di soggetti. Quanto detto precedentemente sulla politica di Theresa May deve, però, essere completata dall’ultimo atto del suo mandato come Primo Ministro del Regno Unito: l’avvio formale del processo di ritiro e l’invocazione dell’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea. Che cos’è l’articolo 50 del Trattato sull’Unione europea? L’articolo 50 (clausola di recesso) prevede un meccanismo di recesso volontario e unilaterale di un Paese dall’Unione europea (UE). Un paese che desidera avviare il procedimento di recesso deve, innanzitutto, notificarlo al Consiglio europeo e quest’ultimo è tenuto a fornire orientamenti per la conclusione di un accordo. Il Consiglio, successivamente alla notificazione, indice una deliberazione a maggioranza qualificata, previa approvazione del Parlamento europeo. I trattati cessano di essere applicabili al paese richiedente a decorrere dalla data di entrata in vigore dell’accordo. Il Paese che ha richiesto e ha ottenuto il recesso dall’Unione europea può decidere e richiedere di essere riammesso all’UE, anche se con le limitazioni del caso, ossia i c.d. ‘’Criteri di adesione di Copenaghen’’. L’esecutivo May, dopo aver dato ufficialmente il via alle negoziazioni con l’Unione europea, si è detto favorevole alla negoziazione di una uscita dall’unione doganale e dal mercato unico europeo. Questa posizione portò all’accordo di recesso del novembre 2018, un accordo che prevedeva un’uscita ‘’No-Deal’’. Tuttavia, tale ‘’No-Deal’’ fece scuotere l’opinione pubblica e i cittadini britannici poiché era considerato lo scenario peggiore che si potesse immaginare durante la negoziazione dell’uscita del Regno Unito. Nel marzo 2019 il Regno Unito chiese una proroga della Brexit all’Unione europea, almeno fino ad aprile 2019. Tale proposta non venne approvata e Theresa May dovette rassegnare le proprie dimissioni in favore dell’elezione di Boris Johnson nel luglio 2019. Boris Johnson, nuovo Primo Ministro del Regno Unito, riuscì a portare a termine i negoziati con l’Unione europea e trascinò il Paese verso l’uscita dall’UE. 31 gennaio 2020: il Regno Unito non fa più parte dell’Unione europea. Gli scenari previsti per il post-Brexit erano molteplici e di seguito tratterò uno dei temi che, ancora oggi, fa discutere la giurisprudenza e soprattutto l’opinione pubblica inglese ed europea.
Capitolo III - Visa e politica migratoria post-Brexit
A. Definizione dei ‘’Visa’’ di Schengen
Nel corso della trattazione abbiamo analizzato la politica migratoria britannica, senza prendere, volontariamente, in considerazione quelle che sono le normative previste dall’Accordo di Schengen. Con il regolamento CE n. 810/2009 del 13 luglio 2009, notiamo che viene effettuata una suddivisione dei visti. Come citato precedentemente il Regolamento CE n. 810/2009 del Parlamento europeo e del consiglio va ad istituire quello che è il ‘’Codice dei Visti’’. Le disposizioni di tale regolamento si applicano ai cittadini di paesi terzi che devono essere in possesso di un visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne degli Stati membri in conformità del Regolamento CE n. 539/2001 del Consiglio, del 15 marzo 2001, che adotta l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini devono essere in possesso del visto all’atto dell’attraversamento delle frontiere esterne e l’elenco dei paesi terzi i cui cittadini sono esenti da tale obbligo. Una delle categorie più rilevanti è quella che vede la presenza del Visto Schengen Uniforme (VSU). Tale visto è valido per il territorio dello Spazio Schengen, rilasciato per soggiorni di breve durata (tipo C). La durata massima di tale visto è pari a 90 giorni, ogni 180 giorni, calcolati dalla data di primo ingresso. Ricorrendo determinati presupporti vi è può essere la possibilità di rilascio di Visti Uniformi Schengen con una validità di durata di un anno (C1), di due anni (C2), di tre anni (C3) e di cinque anni(C5). Ragionando nell’ottica di voler lavorare in uno dei Paesi dello spazio Schengen, dobbiamo dire che è necessario richiedere un visto per soggiorni di Lunga Durata ovvero, in alternativa, un Visto Nazionale. Questo tipo di visto è valido per soggiorni di oltre 90 giorni, a ingresso singolo o multiplo. Le modalità di richiesta del visto variano in funzione del paese che emette il visto, di conseguenza è d’obbligo tenere di conto il Paese al quale si richiede tale visto. Il Visto Schengen Uniforme (VSU) permette di viaggiare per studio nei 26 Paesi europei che hanno aderito alla Convenzione di Schengen. Tale visto bisogna richiederlo presentando l’iscrizione ad un corso, scambio studentesco o un corso post-universitario in un Paese Schengen. La durata del corso per il visto di studio deve, necessariamente, essere inferiore ai 90 giorni poiché, se così non fosse, sarebbe necessario richiedere il Visto Studio Nazionale.
B. Nuove tipologie di ‘’Visa’’ britannici
i. Skilled Worker
Questa tipologia di visa permette al soggetto richiedente di andare o soggiornare nel Regno Unito per questioni lavorative. Analizzando la precedente normativa possiamo dire che lo ‘’Skilled Worker Visa’’ va a sostituirsi al ‘’Tier 2 (General) work visa’’. Tale visto può essere rilasciato dall’Home Office solo se il richiedente dimostri di rientrare in determinati parametri quali:
Il lavoro, per il quale si richiede il rilascio del ‘’visa’’ in questione, deve essere presente all’interno dell’elenco dei lavori previsti dalla legge inglese.
Il lavoro dove necessariamente essere proposto da un datore di lavoro approvato dall’Home Office.
Che la remunerazione rispetti i parametri del salario minimo previsto per il lavoro che s’intende svolgere.
Per quanto riguarda il salario dei lavori per i quali è possibile richiedere lo ‘’Skilled Worker Visa’’, dobbiamo prendere in considerazione tre opzioni: 1. Che il salario, calcolato annualmente, ammonti a 25,600£; 2. Che la paga oraria risulti essere di 10,10£; 3. Che sia rispettato il tasso corrente previsto per una determinata attività lavorativa.
ii. Temporary Worker
Prendendo in considerazione questa tipologia di visto (che va a sostituire il Temporary Worker – International Agreement Worker Visa, T5) dobbiamo fare un riferimento a quella che è la disciplina internazionale. La disciplina internazionale prevede la possibilità, per un soggetto, di poter essere contattato per svolgere un’attività lavorativa rientrante nel diritto o nei trattati internazionali. Le tipologie di lavoro possono riguardare:
Un impiego per il governo o per un’organizzazione internazionale;
Un impiego come parte privata in un’ambasciata;
Un impiego come dipendente in un’ambasciata riconosciuta dalle organizzazioni internazionali.
La tempistica richiesta per l’accettazione di tale visto è di tre mesi. È possibile, per il soggetto richiedente, richiedere tale visto tre mesi prima del giorno indicato come inizio effettivo dell’attività lavorativa nel Regno Unito. Oltre al rispetto della tempistica è necessario per il richiedente provare anche la propria identità e fornire alle autorità inglesi i documenti necessari a tal fine. L’eleggibilità per tale visto prevede:
La presenza di un certificato di ‘’sponsorship’’ (intendendosi un certificato rilasciato da un soggetto che ricopre una posizione lavorativa di controllo)
Avere un sufficiente numero di soldi per poter vivere (‘’support yourself’’) nel Regno Unito;
Essere maggiorenni (intendendosi la maggiore: 18 anni) nel momento in cui si richiede il visto.
iii. Student
Analizzando questa tipologia di visto è necessario fare attenzione alle tempistiche e all’età dei soggetti richiedenti. La normativa inglese prevede molteplici ipotesi in cui è possibile richiedere questa tipologia di visto, e tali sono:
Soggetti a cui è stato offerto un posto in un corso da parte di uno sponsor studentesco;
Essere in possesso di abbastanza soldi per poter vivere e pagare il corso di studi (con riferimento al fatto che, ovviamente, le cifre possono variare in base alle diverse circostanze);
Sapere parlare, leggere, scrivere e comprendere la lingua inglese;
Avere il consenso dei genitori se l’età dovesse risultare al di sotto dei 18 anni (e tale consenso deve essere provato al fine dell’accettazione della richiesta).
Il tempo di permanenza nel Regno Unito, in questo particolare visto, varia a seconda della durata del corso di studi che si vuole intraprendere e in base a quale corso di studi, un soggetto, ipoteticamente, ha già preso parte nel Regno Unito. Inoltre, la normativa prevede che:
Se il soggetto richiedente dimostri di possedere la maggiore età, e che il suo corso sia un corso di studi ‘’superiore’’, allora è legittimato a restare sul territorio inglese per un massimo di 5 anni;
Se il soggetto richiedente non dovesse avere la maggiore età, e il suo corso di studi risulti essere un corso di studi ‘’inferiore’’, allora è legittimato a restare sul territorio inglese per un massimo di 2 anni.
iv. Graduate
Un ‘’Graduate Visa’’ permette al soggetto richiedente di poter soggiornare nel Regno Unito per almeno i due anni successivi al completamento del corso di studi svolto. L’eleggibilità per tale visto prevede la verifica di diversi requisiti, quali:
Soggiornare, nel momento della richiesta del visto, sul territorio inglese;
Essere in possesso, nel momento dalla richiesta, del ‘’Student Visa’’;
Avere studiato in un corso di laurea ovvero in un corso di specializzazione ovvero in un diverso corso riconosciuto dalla normativa inglese per il periodo di tempo nel quale si è in possesso del ‘’Student Visa’’;
Certificazione proveniente dall’istituto presso il quale si è svolto il corso di studi, inviata all’Home Office.
Esaminando le tempistiche può essere affermato che non è prevista la necessità di essere in possesso di un certificato di laurea o un certificato che attesti la conclusione del corso per poter richiedere questa tipologia di visto.
Capitolo IV – Conclusioni
A. Sanambar v. Secretary of State e Convenzione europea dei diritti dell’uomo
Dopo aver trattato della politica migratoria inglese, della normativa europea in materia di immigrazione e dei visti di Schengen e dei nuovi visti inglesi, possiamo ora trattare di una sentenza che ritengo essere esemplificativa delle decisioni assunte in materia migratoria da parte del Regno Unito. La Corte Suprema inglese si è pronunciata con la sentenza del 16 luglio 2021, nel caso Sanambar (Appellante) v. Segretario di Stato del Ministero dell’Interno (Ricevente), riguardo proprio a caso che presentava una quaestio iuris riguardante la politica migratoria. La Corte Suprema ha stabilito che la sentenza dell’Upper Tribunal fosse in linea con i parametri stabilisti nella Convenzione europea dei diritti dell’uomo, in materia di espulsione di un soggetto a seguito di determinati comportamenti criminosi. L’appellante era un cittadino iraniano che, in base all’Immigration Act 1971, era stato espulso con un provvedimento da parte del Segretario di Stato. Il cittadino iraniano soggiornava sul suolo inglese dal 2005, arrivato con la madre, e aveva ottenuto un permesso di soggiorno a tempo indeterminato. Il caso giurisprudenziale verte sulle azioni (rapine) commesse dall’appellante nel corso della sua adolescenza (nel periodo tra i 15 e i 18 anni). Ad avviso della Corte Suprema, l’articolo 8 della Convenzione impone di assicurare il diritto al rispetto della vita privata e familiare, tuttavia vi è la presenza di un margine d’interpretazione lasciata agli Stati riguardo la possibilità di considerare l’interesse e la sicurezza pubblica. Tornando alla decisione della Corte Suprema possiamo dire che non ha accolto l’appello del cittadino iraniano e ha, di conseguenza, affermato che la decisione dell’Upper Tribunal sia da considerare come giusta, o almeno che abbia rispettato il compito di risolvere una quaestio iuris. Traendo le conclusioni si può affermare che il procedimento di uscita del Regno Unito dall’Unione europea può dirsi compiuto. Il procedimento, come precedentemente detto, ha subito modificazioni continue e, soprattutto, critiche da svariati fronti. Parlando, invece, di possibili futuri scenari si può affermare che la politica migratoria inglese potrebbe subire ulteriori modificazioni, come avvenuto solo quattro anni addietro. Certamente, sul piano giurisprudenziale, non è possibile prevedere modificazioni nel breve termine poiché si prevede il principio di common law dello ‘’stare decisis’’; una modificazione sarà possibile sul piano politico e, conseguentemente, la giurisprudenza si adeguerà a tali prescrizioni. Trattando del piano prettamente politico è possibile specificare che, in questo periodo, i partiti politici inglesi stanno cominciando a trattare nuovamente la materia migratoria proponendo diverse soluzioni rispetto alla normativa prevista per la Brexit. È possibile affermare, però, che nei Law Reports (raccolte giurisprudenziali) rimarranno quelle che sono le sentenze riguardanti il periodo dell’uscita del Regno Unito dall’Unione europea e toccherà alle nuove generazioni prendere in esame un’eventuale modifica delle normative trattate in questa tesina; contestualmente al compito di scegliere se il Regno Unito rimarrà indipendente dalla realtà europea o meno.
Bibliografia:
Manuale sul diritto europeo in materia di asilo, frontiere e immigrazione, Agenzia dell’Unione europea per i diritti fondamentali e Consiglio d’Europa, 2020.
Mobilità e Immigrazione post-Brexit, (a cura degli) Avvocati Manuela Travaglini e Luca Cordelli, Agenzia ICE Ufficio di Londra e Ambasciata d’Italia a Londra.
Trattato sull’Unione europea, Maastricht, 7 febbraio 1992.
Trattato di Lisbona, 13 dicembre 2007.
Immigration Act 2016, pubblicato da ‘’The Stationery Office’’.
Immigration Act 2014, pubblicato da ‘’The Stationery Office’’.
Immigration Rules 1994, pubblicato da ‘’The Stationery Office’’.
Immigration Act 1971, pubblicato da ‘’The Stationery Office’’.
Regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 luglio 2009, 2009/810/CE.
Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004, 2004/38/CE.
Brexit — a Point of Departure for the Future in the Field of the Free Movement of Persons, Éva Lukás Gellérné, 2016.
Sentenza 30/2021, United Kingdom Supreme Court (Sanambar v. Secretary of State for the Home Department).
Sitografia:
https://www.gov.uk/skilled-worker-visa
https://www.gov.uk/student-visa
https://www.gov.uk/graduate-visa
https://www.gov.uk/guidance/studying-in-the-uk-guidance-for-eu-students
https://www.gov.uk/international-agreement-worker-visa
https://immigrationandvisasolicitors.co.uk/immigration-act-2016-tougher-sanctions-for-landlords-and-employers/

Commenti