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Analisi del ruolo delle Nazioni Unite a Srebrenica alla luce della giurisprudenza internazionale

  • simonerizzo00
  • 9 nov 2022
  • Tempo di lettura: 61 min

Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia Dipartimento di Giurisprudenza

Corso di Laurea Triennale in Scienze giuridiche dell’impresa e della pubblica amministrazione


Analisi del ruolo delle Nazioni Unite a Srebrenica (1995) alla luce della giurisprudenza internazionale



Relatore: Prof. Andrea Carcano Prova Finale di: Simone Rizzo


Anno Accademico 2021/2022


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N.B.: Non so perché sono presenti delle lettere in grassetto nel testo, forse una trasposizione del pdf errata. Non fateci caso. Quanto scritto non rispetta al 100% la tesi, ci sono modifiche (nessuna aggiunta, solo piccoli dettagli rimossi).

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Indice

Premessa

Capitolo Primo – Inquadramento storico 1 – La dissoluzione della Jugoslavia e i successivi conflitti armati

2 – Le parti e il conflitto Bosnia-Serbi di Bosnia (1992-1995)

3 – Sostegno della FRY e l’intervento ONU

Capitolo Secondo – Analisi delle principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza 1 – Esame della risoluzione 713/1991, Consiglio di Sicurezza ONU

2 – Esame della risoluzione 743/1992, Consiglio di Sicurezza ONU

3 – Esame della risoluzione 819/1993, Consiglio di Sicurezza ONU

Capitolo Terzo – Riflessioni alla luce della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia 1 – Analisi della sentenza Krstić (IT-98-33-T)

2 – Analisi della sentenza Tolimir (IT-05-88/2-T)

3 – Analisi della sentenza Karadžić (IT-95-5/18-T)

4 – Analisi della sentenza Mladić (IT-09-92)

Capitolo Quarto – Conclusioni 1 – Dayton, Ohio, Stati Uniti: l’accordo

2 – Analisi delle responsabilità delle Nazioni Unite

Bibliografia


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Premessa

Srebrenica, una cittadina di soli 15.000 abitanti, si tramutò nel teatro di guerra più imponente in Europa dalla fine della Seconda Guerra Mondiale. Il presente elaborato parte proprio da tale identificazione e si estende nella trattazione di quanto avvenuto e di come, successivamente, vennero processati i responsabili di tale conflitto. Attraverso fonti ufficiali quali sentenze del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, convenzioni internazionali, risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite e commissioni d’indagine, l’elaborato si prefigge l’obiettivo di analizzare quanto accaduto e quale ruolo assunsero le Nazioni Unite all’interno del conflitto che sconvolse l’Europa e la comunità internazionale negli ultimi anni del secolo scorso. Il presente cercherà di elaborare ed inserire in una struttura logica molteplici avvenimenti quali, per esempio: la situazione storica (partendo dalla dissoluzione della Jugoslavia), la situazione politica (la costituzione delle forze militari e para-militari serbe e serbo-bosniache) e la situazione giuridica (l’istituzione del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia). In particolare, però, delimitando il campo d’indagine del presente elaborato, verranno trattate le sentenze del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia e della qualificazione giuridica degli eventi che ne fu data. L’obiettivo del presente scritto non si assume essere, dunque, un giudizio in merito agli avvenimenti o alla presentazione di solo una visione del conflitto, bensì si pone l’obiettivo della comprensione del conflitto e, soprattutto, la comprensione delle sentenze emesse dalla Corte dell’Aja. All’interno dell’elaborato, perciò, verranno prese in esame molteplici fonti del diritto, ma solo una sarà il perno centrale dell’intero scritto: il diritto delle Nazioni Unite.


Capitolo Primo – Inquadramento storico

1. La dissoluzione della Jugoslavia e i successivi conflitti armati

Correva l’anno 1991: il mondo ha dovuto assistere alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia. Si fa riferimento alla dissoluzione, tenendo in considerazione gli avvenimenti che si sono susseguiti nei precedenti anni quali la caduta del muro di Berlino, avvenuta il 9 novembre 1989, e la situazione politica della Jugoslavia durante e successivamente alle politiche di Josip Broz Tito; infatti, dopo la morte di quest’ultimo avvenuta il 4 maggio 1980, le politiche nazionaliste prevalsero sul concetto di ‘’Bratstvo i Jedinstvo’’ (Fratellanza e Unità) promossa da Josip Broz Tito. L’inizio del processo di dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia si può far risalire alla fine degli anni ’80 e agli inizi degli anni ’90, date in cui presero sempre più importanza sentimenti nazionalisti e mancate adesioni con il governo centrale jugoslavo e con la Corte costituzionale jugoslava. Il sentimento nazionalista venne riconosciuto anche durante i lavori del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia poiché si affermò che ‘’In Slovenia negli anni ’80 c’è stato un senso di nazionalismo crescente, della Slovenia per gli sloveni, e la crescita di ostilità nei confronti degli jugoslavi che non appartenevano all’etnia slovena’’1. Ulteriore esempio può essere fatto prendendo in considerazione le elezioni tenutesi in Croazia nel 1990, le quali produssero un governo fortemente nazionalista guidato da Franjo Tuđman; mentre la Serbia e Montenegro, precedentemente al plebiscito croato, decise di interrompere la ‘’customary rotation’’2 della presidenza della federazione, in modo tale che non potesse assumere il ruolo di presidente un cittadino di etnia croata. I conflitti che si susseguirono al termine dello scorso secolo videro come protagonisti le sei repubbliche facenti parte della ex-Jugoslavia, quali: Bosnia ed Erzegovina, Croazia, Slovenia, Macedonia, Montenegro e Serbia (con, anche, la presenza di conflitti nelle due province autonome interne allo stato quali la Provincia Socialista Autonoma della Voivodína e la Provincia Socialista Autonoma del Kosovo). Le ragioni del conflitto vennero identificate non solo in base allo Stato protagonista del conflitto ma anche, e soprattutto, sulla base delle ideologie e delle figure politiche di spicco durante tali anni.

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1 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, sentenza Tadić, (Case No.: IT-94-1-T), par. 73, p. 26. 2 Intendendosi un sistema di rotazione, ‘’rotation’’, adottato all’interno della Repubblica Socialista Federale dell’ex- Jugoslavia, definito ‘’customary’’ poiché basato su consuetudine.

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Di certo vi è la presenza di un impellente rinascita del nazionalismo, una rinascita scaturita dagli avvenimenti sopracitati e strumentalizzata dalle figure politiche quali, per esempio, Slobodan Milošević. Terreno fertile per i conflitti successivi alla dissoluzione della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia fu la Bosnia ed Erzegovina, poiché, data la rinascita dei nazionalismi e dell’idea di riunire i popoli nei loro rispettivi Stati, vi era una situazione disomogenea 3, non riscontrabile in altre repubbliche ex-jugoslave, tale per cui sarebbe stato impossibile evitare uno scoppio delle tensioni etniche. Successivamente alla dissoluzione 4, ipotesi da preferire rispetto a quella del distacco, si sono susseguite molteplici elezioni, nello specifico multipartitiche, e accordi fra gli stati facenti parte della, oramai, frammentata Jugoslavia. Funzionale ai fini della trattazione è quella del novembre del 1990 in Bosnia ed Erzegovina e che vide vincitori i tre maggiori partiti nazionalisti ‘’che fino ad allora non avevano alcuna esperienza parlamentare, né un adeguato programma politico ed economico’’ (secondo la valutazione dello scrittore Ivan Lovrenović): il Partito Democratico Serbo che ottenne il 30% dei voti e 72 deputati, il Partito d’Azione Democratica che ottenne il 35,85% dei voti e 86 deputati e, infine, l’Unione Democratica Croata di Bosnia ed Erzegovina che ottenne il 18,35% dei voti e 24 deputati 5. Tre partiti fortemente in contrasto sia sulla visione politica sia sulla visione etnica e religiosa, tuttavia si ebbe un accordo che portò alla suddivisione dei poteri dello stato tale per cui la presidenza del parlamento fosse ricoperta da una persona appartenente all’etnia serba, la presidenza del governo da una persona appartenente all’etnia croata e, infine, la presidenza della repubblica ricoperta da una persona musulmana. Nel marzo del 1991 a Karađorđevo si vide la presenza di due diversi presidenti: il presidente croato Franjo Tuđman e il presidente serbo Slobodan Milošević. Di fatto un argomento controverso poiché non vi è la presenza di nessun riferimento all’interno di altri documenti ufficiali; tuttavia, si ritiene che in quel preciso incontro si discusse del progetto di spartizione dei territori della Bosnia ed

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3 Quando parliamo della disomogeneità, facciamo riferimento al censimento svolto nel 1991, il quale vide la presenza di 4.337.033 abitanti, dei quali 1.898.963 musulmani (il 43,3%), 1.365.093 serbi (il 31,1%), 759.906 croati (il 17,3%), 242.032 jugoslavi (il 5,5%) e, infine, 10.727 bosniaci (il 0,2%). 4 Il termine (anche detto smembramento dello stato) viene preso in considerazione, all’interno del diritto internazionale, nel momento in cui uno Stato cessa di esistere come soggetto del diritto internazionale e sul territorio vengono a formarsi due o più nuovi Stati tra loro indipendenti. 5 I. Đikić, Metodo Srebrenica, Udine, Bottega Errante Edizioni, 2020, ed. 1, pag. 27.

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Erzegovina. Inoltre, si ritiene che qualora fosse confermato il piano di spartizione dei territori della Bosnia ed Erzegovina da parte dei due sopracitati presidenti, allora non si potrebbe più trattare di ‘’guerra civile’’ ma si dovrebbe parlare, come sostenuto dai partiti Bosgnacchi-Musulmani, di ‘’guerra d’aggressione’’. Ciò, se confermato ufficialmente, aprirebbe molteplici problematiche. Trattando dell’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina ricordiamo, nello specifico, la mancata presenza dei rappresentanti serbi durante l’emanazione del ‘’Memorandum sulla riaffermazione della sovranità della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina’’, la quale ebbe luogo il 15 novembre 1991, successivamente alle dichiarazioni del governo croato di voler interrompere i legami con gli stati appartenenti all’Ex-Jugoslavia. Il Memorandum non venne considerato legittimo, da parte dei membri serbo-bosniaci del parlamento, poiché vi sarebbero dovute essere garanzie procedurali e i 2/3 della maggioranza per l’approvazione di tale documento. Dopo soli due mesi, il 25 gennaio 1992, il parlamento bosniaco espresse la volontà di indire un referendum per l’indipendenza e il 29 febbraio 1992 i cittadini della Bosnia ed Erzegovina vennero chiamati alle urne. Votazione che vide il 63,7% di affluenza, con il 99,7% 6 degli elettori a favore dell’indipendenza; tuttavia, non mancarono scontri e azioni di boicottaggio da parte dei serbo-bosniaci, i quali, sotto indicazione dei rappresentanti serbo- bosniaci, furono indirizzati al boicottaggio della votazione poiché ritenuta incostituzionale. Il parlamento della Bosnia ed Erzegovina, nella giornata del 3 marzo 1992, dichiara formalmente l’indipendenza del paese e, il 7 aprile 1992, il neo-Stato ottenne il riconoscimento internazionale; tale intendendo il riconoscimento da parte della Comunità Europea (non mancando perplessità e seppure il referendum non ottenne l’affluenza prefissata come requisito per la validità) e dagli Stati Uniti d’America (che ‘’fecero pressioni’’ 7 alla Comunità Europea al fine di velocizzare il processo di riconoscimento).

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6 D. Nohlen (a cura di), P. Stöver (a cura di), Elections in Europe: a data handbook, Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co, 2010. 7 B. L. Steven, Shoup P., The War in Bosnia-Herzegovina: Ethnic Conflict and International Intervention, M.E. Sharpe, 1999, p. 100

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2. Le parti e il conflitto Bosnia-Serbi di Bosnia (1992-1995)

Parlando delle Regioni Autonome Serbe 8, sorte successivamente alla dissoluzione della RSFY, bisogna fare riferimento all’abbandono del parlamento di Sarajevo da parte delle forze politiche serbo-bosniache e la costituzione, avvenuta il 24 ottobre a Banja Luka, dell’Assemblea del popolo serbo di Bosnia ed Erzegovina. Da questa assemblea venne, successivamente, proclamata la Repubblica del Popolo Serbo di Bosnia ed Erzegovina, sorta il 9 gennaio 1992. Sotto il comando del generale Ratko Mladić rimasto in Bosnia ed Erzegovina, venne a costituirsi nel 12 maggio 1992 l’Esercito Serbo della Bosnia ed Erzegovina, e tale poteva essere definito come forza armata della neo Repubblica. L’Esercito serbo della Bosnia ed Erzegovina, ‘’finanziato e diretto da Belgrado’’ 9, era composto inizialmente da 80000 unità, e successivamente i reclutamenti portarono le unità a 100000; parlando della composizione di tale esercito, è possibile affermare che comprendeva diverse formazioni militari, tra cui serbi ortodossi e forze paramilitari serbe. Si nota, inoltre, che vi fossero ingerenze tra il Generale Ratko Mladić, precedentemente appartenente alle forze della JNA (Jugoslovenska Narodna Armija) e successivamente generale appartenente alle forze della VRS, e lo Stato della Serbia. Gli aiuti non sarebbero solo stati di natura prettamente economica/finanziaria, bensì, anche, di natura bellica. Altra riflessione condotta dal Tribunale internazionale fu quella concernente il termine ‘’controllo globale’’ affermando, successivamente al sollevamento della questione, che tale ‘’controllo globale’’ riguardasse l’influenza dello Stato della Serbia nei confronti della VRS. La Corte dovette analizzare, inoltre, l’interrogativo secondo il quale la VRS dovesse essere considerata un ‘’organo de facto’’ della Serbia; interrogativo sollevato dati i costanti rapporti che intercorrevano tra le milizie della VRS e la Serbia. Successivamente agli eventi avvenuti nell’est Europa, agli inizi del 2007, la Corte Internazionale di Giustizia afferma che ‘’ It is true that there is much evidence of direct or indirect participation by the official army of the FRY, along with the Bosnian Serb armed forces, in military operations in Bosnia and Herzegovina in the years prior to the events at Srebrenica.’’ 10. Conseguentemente a quanto detto è possibile giustificare le argomentazioni avanzate dallo Stato della Bosnia ed Erzegovina negli anni successivi al conflitto.

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8 Quando parliamo delle Regioni Autonome Serbe in Bosnia ed Erzegovina facciamo riferimento a: Banja Luka, Bijeljina, Doboj, Foča, Sarajevo-Romanjia, Trebigne e Vlasenica. 9 I. Đikić, Metodo Srebrenica, Udine, Bottega Errante Edizioni, 2020, ed. 1, pag. 28. 10 Sentenza 91 del 26 febbraio 2007, Corte internazionale di giustizia, par. 386.

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Trattando dei gradi militari superiori si può fare riferimento non solo a Ratko Mladić ma anche, e soprattutto, a Zdravko Tolimir e Dragomir Milošević. Zdravko Tolimir fu un comandante generale e, più nello specifico, assunse il ruolo di Assistente Comandante dell’Intelligence e Sicurezza per l’Esercito Serbo della Bosnia ed Erzegovina, rispondendo direttamente al Generale Ratko Mladić. Assunse, in ordine ai fatti avvenuti nella città di Srebrenica, il ruolo di comandante militare nelle operazioni di pulizia etniche perpetrate e, inoltre, propose l’utilizzo di armi chimiche al fine di velocizzare il conflitto. Zdravko Tolimir, dunque, contribuì alla ‘’caduta dell’enclave di Srebrenica, avvenuta l’11 luglio 1995’’ 11. Per quanto riguarda Dragomir Milošević, e in generale la Guerra in Bosnia ed Erzegovina, è possibile affermare che il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia lo vide come uno dei principali protagonisti dei crimini di guerra avvenuti nell’area di Sarajevo e, inoltre, nel sostegno dei crimini di guerra commessi da Ratko Mladić. Dragomir Milošević ricoprì il grado di comandante dei Corpi Sarajevo-Romanija dell’Esercito Serbo-Bosniaco e, non solo assediò Sarajevo per tre anni, ossia dal 1992 al 1995, ma tale assedio venne ritenuto dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia come ‘’una classica illustrazione di un attacco organizzato e su larga scala, che venne utilizzato anche in altri attacchi sistematici’’ 12. Dopo aver citato l’Esercito Serbo di Bosnia ed Erzegovina si può parlare della milizia che la affiancò, ossia la Guardia volontaria serba, definendola, innanzitutto, come forza paramilitare attiva in diversi conflitti: combattimenti in Croazia (1991-1992), i combattimenti in Bosnia ed Erzegovina (1992-1995), in particolare nella regione del basso corso della Drina 13 e nella città di Prijedor, e, infine, nei combattimenti in Kosovo (1998-1999). Gruppo paramilitare che vede la sua fondazione sotto il militare e agente segreto jugoslavo di etnia serba: Željko Ražnatović. I delitti commessi dalle Arkanovi Tigrovi (le c.d. Tigri di Arkan, derivanti dal soprannome dato a Ražnatović) non si limitarono a quanto detto precedentemente, bensì si estesero anche a crimini di pulizia etnica nelle aree demilitarizzate di Sarajevo, Tuzla e, soprattutto, Srebrenica. Non solo vi era l’intenzione di commettere tali crimini, bensì vi era la volontà di commetterli attraverso

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11 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, sentenza d’appello del 8 aprile 2015, Prosecutor v. Zdravko Tolimir, Case No. IT-05-88/2-A, par. 4. 12 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, sentenza d’appello del 12 novembre 2009, Prosecutor v. Dragomir Milošević, Case No. IT-98-29/1-A, par. 2. 13’La Drina è il più grande affluente del fiume Sava, nel quale affluisce vicino a Sremska Rača. La lunghezza del corso del fiume Drina è 346 km’’, Ente nazionale del turismo della Serbia, https://cn.serbia.travel/natura/i-fiumi-e-i- laghi/Drina.a-286.1712.html, (Accesso 28 giugno 2022).

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metodologie che ricomprendevano soluzioni c.d. ‘’organizzate’’ come, per esempio, la creazione di fosse comuni (aperte solo successivamente ai fatti trattati, specificamente nel 1997), ovvero la creazione di veri e propri campi di concentramento finalizzati alla commissione di crimini di guerra e di sottomissione etnica.


3. Sostegno della FRY e l’intervento ONU

Slobodan Milošević, nato il 20 agosto 1941 a Požarevac, ricoprì, dapprima, la carica di primo presidente della Repubblica di Serbia e, successivamente, presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia. Il contributo che offrì durante i conflitti avvenuti in Bosnia fu esplicitato e chiarito dettagliatamente all’interno dei procedimenti mossi a suo carico da parte del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia. Inoltre, allo stesso vengono attribuite responsabilità riguardanti non solo i conflitti riguardanti lo Stato della Bosnia ed Erzegovina, bensì anche i conflitti scaturiti in Croazia e in Kosovo. Ci si chiede, dunque, quale sia stato il suo ruolo all’interno del conflitto che si scaturì in est-Europa al termine dello scorso secolo e come, nello specifico, abbia contribuito al propagarsi degli eventi. Interventi che non possono essere definiti come diretti, quanto più si può parlare di sostegno, anche manifesto, nei confronti delle forze separatiste serbe presenti nello stato della Bosnia ed Erzegovina. Contestualmente alla figura di Milošević Slobodan è possibile fare un riferimento alla costituzione della Repubblica Federale di Jugoslavia, la quale nacque il 27 aprile 1992 dall’unione delle repubbliche di Montenegro e Serbia. Milošević trovò, dunque, terreno fertile utile per le sue mire espansionistiche durante i conflitti che si sono susseguiti nel corso dei primi due anni degli anni ’90. Nel corso della trattazione delle mire espansionistiche non è possibile parlare delle sole aspirazioni politiche, tale affermazione, infatti, è sostenuta dal fatto che, seppur l’esercito federale avesse avviato un intervento in Slovenia, Milošević si disse non interessato poiché paese sostenuto dalla Germania e dall’Austria ed etnicamente compatto. Di conseguenza è possibile trattare delle mire espansionistiche in relazione alle molteplici etnie presenti nei neo-stati quali la Bosnia ed Erzegovina e la Croazia. Secondo quanto riportato dal Procuratore all’interno dell’Indictment (Case No. IT-01-51-I), a Slobodan Milosevic vennero imputati quattro capi d’accusa: genocidio, crimini contro l’umanità, gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra e violazioni dei ‘’Laws or Customs of War’’.

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Per Slobodan Milošević la parola d’ordine fu ‘’Velika Srbija’’ e la volontà, non rimasta solo teorica, di conquistare, rispettivamente, le pianure e la regione montuosa presenti in Croazia e determinate regioni della Bosnia ed Erzegovina. Identificando i capi d’accusa mossi a suo carico è possibile fare riferimento sia a quelli ascritti a lui personalmente 14, in relazione all’articolo 7, comma 1 dell’ICTY Statute, sia ai capi d’accusa ascritti in quanto ‘’persona che ricopre una posizione di autorità e che ha omesso di intervenire pur essendo a conoscenza delle azioni, ovvero omissioni, dei propri subordinati’’ 15. Le azioni di Slobodan Milošević, ovvero le omissioni, furono dettagliatamente elencate all’interno della sentenza 16. Il Tribunale identificò le azioni, di seguito solo alcune, di ‘’aiuto finanziario, materiale e supporto logistico per le forze militari, regolari e no, che presero il controllo delle aree dove vi era la presenza di popolazioni croate e di altre popolazioni non Serbe’’ 17 e ‘’la direzione, i comandi, il controllo o, in alternativa, la sostanziale assistenza, ovvero supporto alle forze paramilitari, che intrapresero azioni militari nelle Regioni Autonome Serbe’’ 18. Il controllo politico e sociale perpetrato da Slobodan Milošević fu assecondato da Radovan Karadžić, presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina dal 1992 al 1996. Radovan Karadžić, politico e auto-proclamato Presidente della Republika Srpska, assunse, in ordine ai fatti avvenuti a Srebrenica, un ruolo fondamentale; le azioni e le omissioni furono il fulcro della sua attività sia come politico sia come Generale di guerra. Per quanto concerne la carriera politica è possibile affermare che inizialmente entrò a far parte del partito ambientalista; tuttavia, successivamente lasciò il partito per aderire al partito Democratico Serbo di Bosnia (SDS). Durante il corso degli anni ’90 non nascose mai la forte influenza nazionalista, in relazione con le ideologie di supremazia serba, e di questo ne fece la sua arma. Precedentemente all’abbandono del parlamento bosniaco (avvenuto il 15 ottobre 1991) Karadžić venne eletto deputato presso Sarajevo. Ci si chiede, dunque, quale fosse il collegamento fra l’allora deputato e l’ex Presidente Slobodan Milošević. Una risposta può essere fornita prendendo in esame

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14 All’interno della sezione ‘’Individual Criminal Responsibility’’, al paragrafo 5 dell’Indictment (Case No. IT-01- 60-I) viene specificato, tuttavia, che ‘’utilizzando il termine ‹‹personalmente›› il Procuratore non intende suggerire che l’accusato abbia fisicamente commesso alcuno dei crimini a lui personalmente ascritti. Il termine ‹‹committing›› si riferisce alla partecipazione in un’impresa criminale come ‹‹co-perpetrator››. 15 Articolo 7, comma 3, dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia. 16 Indictment (The prosecutor of the Tribunal against Slobodan Milošević, Case No. IT-01-60-I). 17 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 26, lett. b, Indictment of Slobodan Milošević, (Case No. IT-01-60-I), p. 7. 18 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 26, lett. k, Indictment of Slobodan Milošević, (Case No. IT-01-60-I), p. 8.

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il confluire dell’esercito jugoslavo nel neo-esercito della Republika Srpska, ove a capo di tale neo- esercito si nota la presenza dell’auto-proclamato Presidente della RS. Di rilevanza fondamentale per il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia fu la qualificazione giuridica dei crimini perpetrati, in particolare nelle enclave di Srebrenica e Žepa, e nel definire o meno la presenza del crimine di genocidio (senza lasciar passare in secondo piano gli altri crimini). Esaminando lo Statuto del Tribunale per l’ex-Jugoslavia è possibile notare come all’articolo 4 (rubricato come ‘’Genocide’’) sia affidato al Tribunale stesso la facoltà di perseguire il crimine di genocidio. Il genocidio viene definito 19 come ‘’acts committed with the intent to destroy, in whole or in part, a national, ethnical, racial or religious group [...]’’ e seguendo ad elencare le metodologie che pongono in essere tale crimine. Attore del genocidio avvenuto il 11 luglio 1995 a Srebrenica non fu solamente Radovan Karadžić, bensì si nota la presenza, come sopracitato, di un altro militante dell’Esercito Serbo della Bosnia ed Erzegovina: Zdravko Tolimir, comandante militare serbo-bosniaco e, successivamente, criminale di guerra, ha assistito personalmente e incontrovertibilmente alle azioni perpetrate nel conflitto in Bosnia ed Erzegovina e in particolare nell’eseguire gli ordini del presidente Radovan Karadžić riguardanti l’urbicidio 20 avvenuto a Srebrenica. Entrando nel particolare, è possibile esaminare gli eventi presi in considerazione dal Tribunale stesso ai fini della comprensione del conflitto. L’ICTY prese in considerazione il periodo successivo al 1993, anno nel quale avvenne la maggior offensiva serba e il successivo intervento da parte dell’Organizzazione delle Nazioni Unite al fine di preservare le aree assediate e crearne nuove demilitarizzate tra le quali troviamo anche la città, l’enclave 21, di Srebrenica. La già menzionata città venne scelta dall’ONU, per il processo di demilitarizzazione, poiché risultava essere presente sul territorio cittadino una maggioranza, se non la completa presenza, di sola popolazione bosniaco-musulmana, la quale comprendeva i già presenti residenti e i successivi profughi in cerca di rifugio.

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19 Definizione ripresa dalla Convenzione per la prevenzione e la repressione del crimine di genocidio, adottata il 12 agosto 1948 dall’ONU ed entrata in vigore il 1° dicembre 1951, considerando la Risoluzione 96/1 dell’11 dicembre 1946. 20 Urbicidio, definito come ‘’distruzione sistematica (materiale, culturale ed etnica) di una città’’, definizione tratta da Oxford Languages, https://languages.oup.com, (Accesso 28 giugno 2022). 21 Enclave, definito come ‘’Territorio completamente chiuso entro i confini di uno stato diverso da quello cui politicamente o linguisticamente appartiene’’, definizione tratta da Oxford English Languages, https://www.oed.com, (Accesso 22 luglio 2022).

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Il 9 luglio 1995, la Srebrenica protetta e i territori limitrofi furono soggetti agli attacchi delle truppe militari della Vojska Republike Srpske e, successivamente alla mancata difesa e al perpetrarsi dell’offensiva del VRS, l’11 luglio 1995 l’esercito serbo-bosniaco riuscì a penetrare all’interno dell’enclave. L’ICTY determinò dunque la presenza e la commissione di numerosi crimini rientranti nelle tipologie di crimini contro l’umanità, come per esempio sterminazione e atti inumani mediante deportazione, ovvero genocidio e specificando la presenza di danni sia fisici che mentali ai membri dell’enclave, e di pianificazione e riduzione del paesaggio, in maniera ostile, al fine di causare il decesso dei residenti. In conclusione, è possibile affermare che il presidente della Repubblica Federale di Jugoslavia, Slobodan Milošević, si servì degli attori del conflitto sopracitato per poter attuare il piano della ‘’Grande Serbia’’, prendendo in esame sia le forze separatiste all’interno delle due neo-repubbliche, Croazia e Bosnia ed Erzegovina, sia promuovendo l’idea di voler riunire l’etnia serba in un unico stato, servendosi della strumentalizzazione del piano della ‘’Grande Serbia’’. Tale piano vede le sue radici crescere durante il primo conflitto mondiale e in particolare nel corso delle guerre balcaniche del 1912-1913, nelle quali la Serbia si erse come potenza militare e territoriale. Tuttavia, il piano della ‘’Grande Serbia’’ presupponeva che vi fossero vittime e tali possono essere identificate nella popolazione musulmana di Bosnia, riunita in maggioranza all’interno dell’enclave di Srebrenica. Per quanto concerne le stime è possibile fare riferimento al ‘’Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly, resolution 53/35 – The fall of Srebrenica’’, all’interno del quale si afferma che siano diverse decine di migliaia di persone, di cui la maggior parte di loro bosgnacchi, ad essere state uccise (‘’Several tens of thousands of people, most of them Bosnian Muslims, were killed’’). La crescita di tale Stato, durante l’epoca dei conflitti mondiali, portò all’idea di ‘’Jugoslavismo’’ e questa venne ripresa e strumentalizzata proprio dal presidente Slobodan Milošević per poter perpetrare, e in qualche modo giustificare, le proprie azioni criminose durante le guerre dell’ex- Jugoslavia del 1991-2001.

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Capitolo Secondo – Analisi delle principali risoluzioni del Consiglio di Sicurezza

1. Esame della risoluzione 713/1991, Consiglio di Sicurezza ONU

Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite rappresenta uno dei principali organi delle Nazioni Unite 22. In seno al Consiglio vi è la ‘’responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionale’’ 23 e, di conseguenza, si prevede che il Consiglio stesso si attivi nel caso di controversie e situazioni che gli vengono sottoposte. La natura dei poteri può variare in base alla situazione di conflitto che viene sottoposta: si può avere una natura conciliativa ovvero poteri coercitivi. Dopo aver stabilito, ossia avere accertata l’esistenza, della presenza di una minaccia alla pace o in accordo con l’articolo 39, capitolo 7 della Carta delle Nazioni Unite, l’organo in questione deciderà o meno se prendere in considerazione le misure in conformità con l’articolo 41, rubricato ‘’misure non implicanti l’uso della forza’’, ovvero l’articolo 42, rubricato, invece, ‘’misure implicanti l’uso della forza’’. L’articolo 41 della Carta delle Nazioni Unite si fa riferimento a determinate misure, quali: interruzione parziale o totale di relazioni economiche, interruzione parziale o totale delle comunicazioni marittime, ovvero ferroviarie, ovvero aeree e, infine, la rottura delle relazioni diplomatiche. Più complessa è la trattazione riguardante l’articolo 42, ossia le misure (coercitive) implicanti l’uso della forza. Delle tipologie di misure implicanti l’uso della forza si potrebbe fare una lista; tuttavia, sarebbe meglio prendere in esame il concetto del c.d. ‘’coalitions of the willing’’, concetto che vede rimesse agli Stati membri disponibili ad accogliere l’autorizzazione concessa dal Consiglio di Sicurezza, la costituzione dell’operazione militare, la sua gestione e il suo concreto svolgimento. La decisione di trattare, brevemente, degli articoli 41 e 42 della Carta delle Nazioni Unite è giustificata dalla presenza di determinate risoluzioni nel conflitto di Bosnia ed Erzegovina e, più in generale, nelle guerre sorte nei territori dell’ex-Jugoslavia, che fanno riferimenti agli articoli sopra citati. Un esempio di risoluzione del Consiglio di Sicurezza è quello della risoluzione 816 del 31 marzo 1993 che vide l’autorizzazione all’uso della forza aerea (ai sensi dell’articolo 42,

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22 Articolo 7, paragrafo 1, capitolo 3, della Carta delle Nazioni Unite.

23 Articolo 24, paragrafo 1, capitolo 5, della Carta delle Nazioni Unite.

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Carta ONU) in Bosnia ed Erzegovina per far rispettare la ‘’no-fly zone’’ imposta dalle Nazioni Unite. Altro esempio è la risoluzione del Consiglio di Sicurezza che verrà trattata di seguito: la 713 del 25 settembre 1991, il primo atto decisionale delle Nazioni Unite riguardante il conflitto in Jugoslavia. La ratio di tale risoluzione fu l’espressione del pieno sostegno agli sforzi collettivi per la pace e il dialogo in Jugoslavia e, in accordo con il Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite, la decisione di ‹‹imporre un embargo generale e completo su tutte le consegne di armi e attrezzature militari alla Jugoslavia fino a che il Consiglio deciderà altrimenti, seguendo la consultazione tra il Segretario Generale e il governo della Jugoslavia›› 24. Dunque, il Consiglio di Sicurezza, decise di imporre un ‘’embargo generale’’ e ciò può essere definito, in diritto, come ‘’interruzione delle relazioni economiche con uno Stato, totale o parziale’’ 25. Nel caso specifico il Consiglio di sicurezza decise di imporlo limitatamente alla consegna di armi e attrezzature militari escludendo, di conseguenza, un embargo di tipo totale prediligendo un embargo di tipo parziale. Come è possibile vedere, nella risoluzione viene citata anche la richiesta di consultazione tra il Segretario Generale, carica, allora, ricoperta dal diplomatico peruviano Javier Pérez de Cuéllar, e il governo di Jugoslavia, intendendosi il governo della RSFI di Ante Marković. La volontà di tale consultazione o, comunque, dell’impegno dell’allora Segretario Generale si ritrova, anche, in successive risoluzioni del Consiglio di Sicurezza quali, per esempio: la risoluzione 721 del 1991 e nella risoluzione 724 del 1991. Successivamente alla richiesta di consultazioni, promossa dal Consiglio di Sicurezza, Javier Pérez de Cuéllar decise di rivolgersi all’ex Segretario di Stato degli Stati Uniti d’America, Cyrus R. Vance, affinché si recasse in Jugoslavia per mediare con le parti coinvolte. L’inviato personale Vance R. Cyrus compì diverse missioni, tra cui quella dal 17 al 24 novembre 1991. In questa missione venne firmato l’Accordo di Ginevra da parte della Jugoslavia. Inoltre, viene affermata la volontà, da parte dei leaders jugoslavi, di voler vedere il dispiegamento delle forze di peace-keeping delle Nazioni Unite il più presto possibile. L’incontro successivo, il quarto dalla risoluzione 713/1991, avvenne dal 1 al 9 dicembre 1991 e, in aggiunta ai partecipanti del precedente incontro, si aggiunse anche il Presidente della Repubblica di Bosnia ed Erzegovina.

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24 Risoluzione 713/1991, 25 settembre 1991, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, paragrafo 1. 25 Definizione tratta dal Dizionario Treccani, https://www.treccani.it/enciclopedia/embargo , (Accesso 29 luglio 2022).

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L’approccio promosso da Vance R. Cyrus fu quello di concentrare le forze di peace-keeping nelle aree della Croazia nelle quali vi era maggior presenza di popolazione serba. Da questo report è fondamentale estrapolare il concetto di ‘’United Nations Protected Areas’’, ossia zona demilitarizzata nella quale le Nazioni Unite, intenzionate a proteggere la popolazione residente, esercitano il controllo al fine di rendere sicura l’area. L’intenzione, poi rivelatasi non sufficiente, delle Nazioni Unite fu quella di rendere demilitarizzate determinate aree; tuttavia, al termine delle consultazioni venne negato l’accesso e di conseguenza, come affermerà il Segretario Generale stesso, ‘’non vi sono le condizioni necessarie per dispiegare le forze di peace-keeping’’ 26. Vi era un’unica soluzione e tale era la ‘’full compliance’’ con l’Accordo di Ginevra del 23 novembre 1991 derivante dalle parti coinvolte in Jugoslavia; ‘’se ciò avvenisse’’, dichiarò Javier Pérez de Cuéllar, ‘’allora ci sarebbe un’accelerazione nella considerazione della questione di instaurare un’operazione dei peace-keeper delle Nazioni Unite in Jugoslavia’’ 27. La realtà prospettata dal Javier Pérez de Cuéllar si concretizzò e, come si può notare all’interno della risoluzione 724/1991 del Consiglio di Sicurezza, il 15 dicembre 1991 viene approvato il report del Segretario Generale. Successivamente all’approvazione della risoluzione, ‘’un piccolo gruppo di ufficiali militari, polizia civile e staff del Segretariato delle Nazioni Unite, partirono in missione in Jugoslavia per l’implementazione del piano di stabilire le forze di peace-keeping’’ 28. Il Segretario Generale Javier Pérez de Cuéllar, tuttavia, non riuscì a portare a termine la missione poiché il Consiglio di Sicurezza, il 1° gennaio 1992, elesse il nuovo Segretario Generale: Boutros Boutros-Ghali.


2. Esame della risoluzione 743/1992, Consiglio di Sicurezza ONU.

Il 21 febbraio 1992 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, con la risoluzione 743/1992, approvò il report del 15 e 19 febbraio 1992 del Neosegretario Generale delle Nazioni Unite: Boutros Boutros-Ghali. Il Consiglio di Sicurezza decise, quindi, di approvare lo stanziamento della ‘’United Nations Protection Force’’, in accordo con il report sopracitato e con la convinzione che ‘’[...] la situazione in Jugoslavia continua a costituire una minaccia alla pace e alla sicurezza internazionale [...]’’ 29.

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26 Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 721 (1991), paragrafo 21, capitolo 4, p. 7.

27 Report of the Secretary-General pursuant to Security Council resolution 721 (1991), paragrafo 24, capitolo 4, p. 8.

28 Prepared by the Department of Public Information, United Nations – as of September 1996. 29 Risoluzione 743/1992, 21 febbraio 1992, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, par. 5.

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I grandi cinque membri (Stati Uniti d’America, Regno Unito, Cina, Russia e Francia), e gli ulteriori Stati eletti membri non permanenti nel 1992 (Austria, Belgio, Ecuador, India e Zambia), inoltre, invitarono tutti gli Stati a ‘’continuare a perseguire tutti gli sforzi necessari per far aderire le parti jugoslave in causa al progetto di peace-keeping delle Nazioni Unite’’ 30. La richiesta non si limitava a ciò. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite espresse, inoltre, le proprie preoccupazioni riguardanti il divieto di embargo e, sempre chiamando in causa tutti gli Stati appartenenti alle Nazioni Unite, chiese loro di ‘’cooperare completamente con il Comitato per la Jugoslavia del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, fornendo reports riguardanti qualunque informazione riguardante la violazione di tale embargo’’ 31. Prendendo in esame quest’ultima citazione, è possibile fare riferimento al fatto che il Consiglio di Sicurezza decise, in aggiunta, di modificare la normativa riguardante l’embargo. Con la risoluzione 743/1992, il Consiglio, concorde nel perdurare il divieto di embargo, autorizzò l’embargo di armamenti e rifornimenti militari limitatamente alle forze facenti parte della United Nations Protection Force 32. Ci si può chiedere, dunque, che cosa siano queste ‘’Forze di protezione delle Nazioni Unite’’. Con la sigla ‘’UNPROFOR’’ si fa riferimento ad una forza armata di intervento militare delle Nazioni Unite, nata proprio in occasione delle guerre nei territori dell’ex-Jugoslavia. L’input per la loro creazione venne dato proprio dal Consiglio di Sicurezza stesso, con la chiara convinzione che potessero agevolare la cooperazione e gli aiuti sul campo durante la fase embrionale del conflitto. Il compito delle nuove forze armate delle Nazioni Unite, dunque, era quello di sorvegliare e verificare che i termini del cessate il fuoco, stabiliti e concordati a Ginevra il 23 novembre 1991 tra lo Stato della Serbia e quello della Croazia. Come citato precedentemente, la scelta di istituire tale nuova forza armata è giustificata da una serie di fattori che, se presi in combinato disposto, permettono di capirne la ratio: si tratta dell’articolo 39, dell’articolo 41 e dell’articolo 42 della Carta delle Nazioni Unite. In particolare, si può prendere in considerazione, in relazione all’articolo 39 della Carta delle Nazioni Unite, la definizione di ‹‹minaccia alla pace››: ‘’La nozione è interpretata in modo ampio, [...], rientrano la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il sottosviluppo, i massicci spostamenti di rifugiati, le violazioni dei diritti fondamentali, gli atti di terrorismo internazionale’’ 33. Si può

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30 Risoluzione 743/1992, 21 febbraio 1992, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, par. 6.

31 Risoluzione 743/1992, 21 febbraio 1992, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, p. 8. 32 Risoluzione 743/1992, 21 febbraio 1992, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, par. 11.

33 Marchisio S., L’ONU – Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino, Bologna 2012, p. 216.

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definire la nozione come ‹‹ampia›› poiché durante la Conferenza di San Francisco (svoltasi tra il 25 e il 26 aprile 1945) si omise di specificarne il concetto lasciando, di conseguenza, al Consiglio di Sicurezza una determinata, ampia, discrezionalità nella valutazione o meno delle situazioni di crisi e di intervento. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò l’impiego dei peace-keeper in relazione al piano del ex-Segretario di Stato americano Cyrus R. Vance. La realizzazione del piano riuscì a stabilizzare il fronte croato, portando alla demilitarizzazione delle aree protette e delle c.d. ‘’pink zones’’, ossia determinate aree della Croazia controllate dalla JNA (Jugoslovenska narodna armija) e popolate maggiormente dalla popolazione di etnia serba, originariamente non rientranti nei confini concordati delle United Nations Protected Areas. Il dispiegamento delle forze per la demilitarizzazione del fronte croato portò allo spostamento delle forze armate della JNA verso la Bosnia ed Erzegovina andando a creare i presupposti pratici per il conflitto. I presupposti precedentemente citati non rimasero tali poiché si concretizzarono a partire dal 6 aprile 1992, data nella quale la Bosnia ed Erzegovina, successivamente alla dichiarazione di indipendenza, venne riconosciuta a livello internazionale dalla CE (Comunità Europea) e dagli Stati Uniti d’America. Ora è possibile affermare che la Jugoslovenska Narodna Armija divenne, de iure, un esercito straniero e, di conseguenza, qualunque intervento nei confronti dello Stato della Bosnia ed Erzegovina sarebbe stato considerato illegittimo da parte della comunità internazionale. Il 6 aprile 1992, data nella quale Sarajevo venne assediata dalle forze serbe di Bosnia ed Erzegovina e dalle forze armate della JNA, diviene, dunque, la data ufficiale dell’inizio della guerra in Bosnia ed Erzegovina. Precisazione è dovuta nei confronti della data ufficiale: il conflitto si assume essere posto in essere nei mesi precedenti, mesi nei quali il 100% della parte orientale della neo- Repubblica bosniaca venne attaccata, messa in pratica la pulizia etnica nei confronti della popolazione non serba e, infine, conquistata. La risoluzione del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite che diede l’autorizzazione al dispiegamento delle nuove forze armate UNPROFOR fu la 749/1992 e, la citata risoluzione, prendeva in considerazione le cinque Repubbliche dell’ex-Jugoslavia: Croazia, Bosnia ed Erzegovina, Macedonia, Montenegro e Serbia. Come citato precedentemente, il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite approvò il dispiegamento nelle zone sopracitate; tuttavia, il dispiegamento di tali forze avvenne in distinti momenti e distinti luoghi. Come primo obiettivo il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite si diede la Croazia e la Bosnia ed Erzegovina e, in

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particolare, lo stanziamento delle nuove forze armate nelle c.d. ‘’United Nations Protected Areas (UNPAs)’’. Concentrandosi sul diritto delle Nazioni Unite, e in particolare alla sua Carta, si può fare riferimento all’articolo 51, paragrafo 1, il quale dispone che ‹‹Nessuna disposizione del presente Statuto pregiudica il diritto naturale di autotutela individuale o collettiva, nel caso che abbia luogo un attacco armato contro un Membro delle Nazioni Unite, fintantoché il Consiglio di Sicurezza non abbia preso le misure necessarie per mantenere la pace e la sicurezza internazionale. [...]››. Tale articolo si pone come eccezione al divieto dell’uso della forza previsto nell’articolo 2, paragrafo 4, della Carta delle Nazioni Unite. L’articolo 51 della Carta delle Nazioni Unite, dunque, ammette la possibilità secondo la quale vi possa essere una ‘’legittima difesa’’; tuttavia, tale ‘’legittima difesa’’ presuppone che vi siano dei requisiti da dover soddisfare, quali: la proporzionalità, la necessità e l’immediatezza nella risposta all’offesa subita e che tali siano di notevoli dimensioni e gravi. Questi articoli furono presi in considerazione solo a partire dal 22 maggio 1992, data nella quale la Risoluzione A/RES/46/237 dell’Assemblea Generale delle Nazioni Unite permise di ammettere la Repubblica di Bosnia-Erzegovina come membro delle Nazioni Unite.


3. Esame della risoluzione 819/1993, Consiglio di Sicurezza ONU.

Il conflitto in Bosnia ed Erzegovina ha visto, alla data del 6 aprile 1993, un anno di conflitti, presenti sia nelle zone urbane, quali Sarajevo, Višegrad e Gornji Vakuf, ovvero nelle zone rurali e più periferiche, rispetto alla capitale, quali Šušanj, Zepa e, appunto, Srebrenica. Successivamente ad un’offensiva avvenuta il 16 marzo 1993, avvenuta tramite il lancio di bombe nelle zone limitrofe di Srebrenica, il Consiglio di Sicurezza, nel corso della giornata del 17 marzo 1993, condannò fermamente tutte le violazioni rilevanti sotto il punto di vista della ‘’no-fly zone’’ precedentemente istituita. Sempre nel marzo del 1993, i combattimenti si intensificarono nelle regioni orientali della Bosnia ed Erzegovina. I costanti conflitti perpetrati dalle forze paramilitari serbo-bosniache continuarono fino ad arrivare alle porte della città di Srebrenica. Il United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dimostrò che migliaia di musulmani, provenienti da tutto il territorio bosniaco, a metà del mese di marzo, scapparono per cercare rifugio nel villaggio di Srebrenica. Indipendentemente dalla nutrita pressione politica promossa dalla comunità internazionale, dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dagli sforzi

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dell’UNPROFOR e dal UNHCR, i conflitti in Bosnia ed Erzegovina (Srebrenica, Zepa, Potočari) continuarono ad essere perpetrati e si vide progredire il deterioramento della situazione umanitaria. Congiuntamente a queste forze si aggiunse un’altra organizzazione internazionale per la collaborazione nel settore della difesa: la NATO (North Atlantic Treaty Organization). Le Nazioni Unite autorizzarono la NATO, adottando la risoluzione 816/1993, all’utilizzo ‘’di tutte le misure necessarie’’ 34 per proteggere il territorio della Bosnia ed Erzegovina, in particolare lo spazio aereo dichiarato ‘’no-fly zone’’ dall’ONU. Il 16 aprile 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 819/1993. Il Consiglio di Sicurezza propose diverse richieste quali, per esempio: ‘’che tutte le parti, ed altri, trattino Srebrenica e le sue zone limitrofe come safe area e che dovrebbe essere libera da qualunque attacco armato o qualsiasi altro atto ostile’’ 35, ovvero che ‘’venga attuata l’immediata cessazione degli attacchi armati perpetrati dalle unità paramilitari serbo-bosniache nei confronti di Srebrenica, e il loro immediato ritiro dalle aree che circondano Srebrenica’’ 36. Il 25 maggio 1993 il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite adottò la risoluzione 827/1993, istituendo lo ‘’International Criminal Tribunal for the former Yugoslavia’’. Il Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, dunque, ‹‹Decide di istituire un Tribunale internazionale allo scopo di perseguire le persone responsabili di gravi violazioni del diritto umanitario internazionale commesse sul territorio della ex Jugoslavia fra il 1° gennaio 1991 ed una data che sarà fissata dal consiglio di sicurezza una volta ristabilita la pace, ed a tale fine di adottare lo statuto del Tribunale internazionale [...]›› 37. Protagonista della metà del 1993 fu Lord David Owen, politico e diplomatico inglese che ricoprì la carica di ‘’Co-Chairman of the International Conference on the former Yugoslavia’’, si attivò al fine di redigere il piano di pace ‘’Owen-Stoltenberg’’. Si nota la presenza di un altro soggetto all’interno del piano di citato: Thorvald Stoltenberg, allora Ministro degli Esteri del governo norvegese di Gro Harlem Brundtland. Come citato precedentemente, nell’estate del 1993, a Ginevra fallì il tentativo di accordo proposto dal piano di pace ‘’Owen-Stoltenberg’’; il rifiuto

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34 Risoluzione 816/1993, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, citata in La guerra dei dieci anni. Jugoslavia 1991-2001, a cura di A. M. Magno, il Saggiatore, Milano, 2018 p. 119 35 Risoluzione 819/1993, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, punto 1, p. 2. 36 Risoluzione 819/1993, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, punto 2, p. 2. 37 Risoluzione 827/1993, Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, punto 2, p. 1.

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dell’accordo arrivò dal Parlamento di Sarajevo, ormai costituito nella sua maggioranza da politici musulmani bosniaci. Sempre più imperante fu la presenza di conflitti riguardanti l’HVO (‘’Hrvatsko Vijeće Obrane’’, tradotto come ‘’Consiglio di difesa croato’’ e in riferimento all’esercito bosniaco-croato) e la JNA. Gli scontri tra queste due parti portarono i croati al blocco del flusso degli aiuti umanitari e i rifornimenti, i quali dovrebbero oltrepassare il territorio croato conquistato per poter giungere nelle altre regioni della Bosnia ed Erzegovina. Continuando il discorso delle risorse si può citare quanto esplicitato dal Tribunale internazionale nella sentenza contro Ratko Mladić, all’interno della quale si afferma che ‹‹Subašic 38 affermò che dall’aprile 1993 fino al gennaio 1995, i rifornimenti di ordine generale come l’acqua, il cibo, i detergenti e il sapone erano insufficienti, causando epidemie e carestia fra la popolazione della città di Srebrenica›› 39. Secondo la ricostruzione del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia il periodo che si estende dalla metà del 1993 alla metà del 1995, in riferimento all’enclave di Srebrenica, fu un periodo di conflitti, non propriamente avvenuti all’interno dell’enclave, quanto più presso le zone limitrofe, al fine di isolare completamente sia la città di Srebrenica sia la città di Žepa. Le aree del conflitto non si limitavano ai soli conflitti armati, comunque avvenuti fra i diversi eserciti presenti nei dintorni dell’enclave, bensì riguardavano anche la creazione di campi di detenzione e siti di ‘’fosse comuni’’ (quest’ultime, sospettate dal Tribunale stesso, fatte oggetto di missione di una squadra di investigazione ed esperti dell’ufficio del Procuratore presso il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia al fine di identificarne la veridicità o meno). Il campo di Manjača, di Vojno, di Tarčin e quello di Omarska sono solo alcuni dei campi di prigionia, presenti sul territorio. Questi ultimi istituiti dalle forze serbe militanti in Bosnia ed Erzegovina; vi era l’intento (e la successiva realizzazione) di perpetrare crimini e torture nei confronti della popolazione bosgnacca (musulmani bosniaci), successivamente ritenuti crimini di guerra dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia. Tuttavia, la questione dei campi di concentramento non può essere citata senza fare riferimento all’istituzione di ulteriori campi di prigionia, istituiti dagli ulteriori rispettivi eserciti. La creazione dei campi non fu un fenomeno singolare, quanto più si può parlare di una triplice separazione: i campi di concentramento istituiti

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38 Mujo Subasić, testimonianza fornita il 3 ottobre 2012 al Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, presente nel paragrafo 2334, (Case No.: IT-09-92-T), p. 1217. 39 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 2334, Mladić, (Case No.: IT-09-92-T), p. 1217.

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dalle forze serbo-bosniache (si veda Omarska), quelli costruiti dai musulmani bosniaci (si veda Tarčin) e, infine, quelli costruiti dalle milizie croate e croate-bosniache (si veda Odzak). La ricostruzione del contesto storico e geo-politico fornita dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, nello specifico all’interno delle sentenze contro Radislav Krstić e Ratko Mladić, permette di comprendere l’evoluzione del conflitto e di come quest’ultimo si sia estinto durante le fasi finali del 1995 e, in particolare, con la caduta dell’enclave di Srebrenica. ‹‹L’offensiva della VRS su Srebrenica iniziò all’alba del 6 luglio 1995›› 40, così Robert Franken, Vicecomandante del battaglione DutchBat (Dutch Battalion) di Potočari, testimoniò il 15 gennaio 2012. Altre testimonianze, sempre presenti nella sentenza contro Ratko Mladič, ma delle quali non si sa l’identità di chi le ha fornite (‘’Witness RM-n’’), permettono di comprendere la linea temporale degli eventi. Ulteriore testimone (‘’Witness RM-255’’) affermava che l’enclave era costantemente circondato dalle milizie serbe fino ad almeno 7 giorni prima del 11 luglio 1995. Sotto il comando delle forze serbo-bosniache la popolazione della città di Srebrenica (limitatamente ai giovani, alle donne e agli anziani) venne fatta evacuare e venne indirizzata a nord, presso il centro di comando DutchBat presente nell’area di Potočari. Non tutti riuscirono a fuggire. La stima delle persone giunte presso il centro di comando UNPROFOR a Potočari, stima sempre riportate dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia all’interno della sentenza contro Ratko Mladić, ‹‹si aggira intorno alle migliaia di persone solo nel centro, e in aggiunta le persone che si sono stanziate nelle fattorie e campi limitrofi alla città›› 41. Ritornando all’evacuazione avvenuta nell’enclave di Srebrenica, si veda come venne fatta evacuare solamente la popolazione femminile, giovanile e senile; tuttavia, vi furono testimonianze di persone, di famiglie, che videro uomini salire sugli autobus forniti dalle milizie serbe e di cui non si ebbe più notizia. Altre esecuzioni e torture 42 vennero commesse nei confronti della popolazione musulmana a partire dal 13 fino al 19 luglio 1995, si nota la presenza di raggruppamenti negli edifici di uso comune (quali fabbriche, scuole e piazze) e si notano, inoltre, le modalità di esecuzione e tortura (queste avvenute attraverso l’utilizzo di armi da fuoco, granate e armi da taglio).

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40 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 2389, Mladić, (Case No.: IT-09-92-T), p. 1246.

41 Ibid., p. 1261. 42 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 513, Krstić, (Case No.: IT-98-33-T), p. 181.

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Capitolo Terzo – Riflessioni alla luce della giurisprudenza del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia

1. Analisi della sentenza Krstić (IT-98-33-T)

Alla luce della risoluzione 827 del 1993 del Consiglio di Sicurezza, adottata il 25 maggio 1993, viene istituito il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia con sede all’Aja, in Olanda. Il Consiglio di Sicurezza ‘’decide di istituire un tribunale internazionale con lo scopo di perseguire le persone responsabili per le serie violazioni del diritto umanitario internazionale commesse nel territorio dell’ex-Jugoslavia [...]’’ 43 e, di conseguenza, venne adottato lo Statuto del Tribunale internazionale presente nel report S/25704, datato 3 maggio 1993, del Segretario Generale delle Nazioni Unite. L’attribuzione della competenza avvenne prendendo in considerazione quattro diversi concetti: ratione personae, ratione materiae, ratione loci e ratione temporis. In relazione alla ‘’ratione materiae’’ lo statuto del Tribunale internazionale attribuisce al neo-organo giurisdizionale la competenza a giudicare i crimini enunciati all’interno dell’articolo 2 e 5 dello stesso. Ai sensi dell’articolo 2 dello statuto del Tribunale (rubricato come ‘’Grave breaches of the Geneva Conventions of 1949’’) si esplicita che il Tribunale ha il potere di perseguire diverse tipologie di crimini, consistenti in gravi violazioni delle Convenzioni di Ginevra del 1949. Alcune delle gravi violazioni consistono nell’omicidio volontario, la tortura o il trattamento disumano, l’inflizione volontaria di grandi sofferenze o gravi lesioni fisiche o mentali e nelle deportazioni ovvero i trasferimenti illegittimi. Conforme all’articolo 5 dello statuto del Tribunale (rubricato come ‘’Crime against humanity’’) si afferma che il Tribunale ha competenza a perseguire i responsabili dei reati (quali l’omicidio, lo sterminio, la riduzione in stato di schiavitù, la deportazione e altri) commessi nell’ambito di un conflitto armato internazionale. Lo statuto del Tribunale prende in considerazione la ‘’ratione personae’’ declinandola ai sensi dell’articolo 1 e, più in particolare, in conformità con l’articolo 7 ivi citato. Ai sensi dell’articolo 1 dello statuto, il Tribunale risulta essere competente a giudicare le persone fisiche responsabili di violazioni del diritto internazionale umanitario commesse nel territorio dell’ex-Jugoslavia dal 1° gennaio 1991. Per quanto concerne l’articolo 7 dello statuto del Tribunale, in particolare al comma 1 dello stesso, vennero descritte le molteplici condotte soggette a giudizio dell’organo

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43 Risoluzione 827/1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, paragrafo 1, p. 2.

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giurisdizionale: ‘’organizzato, istigato, ordinato, commesso o altrimenti aiutato o favorito l’organizzazione, la preparazione o l’esecuzione di uno dei reati [...]’’ 44. Presente all’interno dell’articolo 8 dello statuto del Tribunale (rubricato come ‘’Territorial and temporal jurisdiction’’) è la ‘’ratione loci’’ con la quale s’intende il territorio ove il conflitto ha avuto luogo, intesto come spazio terreste, spazio aereo ovvero acque territoriali; la competenza, dunque, si estende ai territori prima citati dell’ex Repubblica Federale Socialista di Jugoslavia. ‘’Ratione temporis’’, sempre presente all’interno dell’articolo 8 dello statuto, si esplica, invece, nella determinazione del periodo temporale nel quale è avvenuto il conflitto. Nel caso in esame, lo statuto del Tribunale attribuisce al Tribunale internazionale la competenza a perseguire i responsabili delle gravi violazioni nel periodo temporale che decorre a partire dal 1° gennaio 1991. Come stabilito dallo statuto del Tribunale internazionale è possibile fare ora riferimento all’istituto dell’indagine. Tale è avviata e condotta dall’Ufficio del Procuratore, il quale ha facoltà di interrogare sospettati, di sentire testimoni e vittime e, più in generale, di raccogliere elementi di prova per la completezza delle indagini al fine di esercitare l’azione penale. Il Procuratore ha facoltà, inoltre, di richiedere assistenza da ogni autorità nazionale e organismo internazionale, i quali sono tenuti a prestare la propria collaborazione, e può richiedere ai giudici del Tribunale internazionale molteplici provvedimenti coercitivi quali: ordine di perquisizione e sequestro, di comparizione, di consegna di cose ed altri. Il procuratore, successivamente all’esito positivo dell’indagine, redige l’atto di accusa e lo presenta ad un giudice, passando comunque attraverso il cancelliere. All’interno dell’atto di accusa non solo vi deve essere la presenza di elementi di prova sufficienti per sostenere, con ragionevole dubbio, che un sospettato abbia commesso un crimine ma, in aggiunta a ciò, vi deve essere anche un’esposizione dei fatti e la loro qualificazione giuridica. L’atto di accusa, dopo essere stato sottoposto alla valutazione di un giudice, può essere confermato o rigettato; la valutazione di conferma o rigetto viene condotta ai sensi dell’articolo 19, comma 1, dello Statuto del Tribunale internazionale nel quale si nota la presenza del termine ‘’prima facie’’. Il termine ‘’prima facie’’ assume importanza poiché è definibile come il metodo di valutazione del giudice: nel primo caso il giudice ritiene che l’atto di accusa sia ‘’persuasivo’’ e di conseguenza vi è la conferma, nel secondo caso l’atto di accusa non viene considerato ‘’persuasivo’’ e vi è il rigetto. Il requisito ‘’prima facie’’ risulta, quindi, essere il metro di giudizio, di natura puramente

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44 Articolo 7, comma 1, Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia.

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giurisprudenziale, e sussiste quando l’ipotesi d’accusa appaia credibile al punto che, se non contraddetta, costituirebbe base sufficiente alla condanna dell’accusato. Quanto detto, relativamente all’indagine, si può declinare nel caso concreto riguardante il soggetto principale del presente paragrafo: il Generale Radislav Krstić. Nato il 15 febbraio 1948 nel villaggio di Nedjeljište, nella municipalità della città di Vlasenica, Krstić ricoprì la carica di tenente della Jugoslovenska Narodna Armija e, successivamente, divenne membro della VRS nel luglio del 1992. Nel corso del 1992 Radislav Krstić ricoprì la carica di Comandante della seconda ‘’Romanija Motorised Brigade’’, inizialmente facente parte della struttura dei corpi Sarajevo-Romanija; successivamente venne ricollocato nei ‘’Drina Corps’’. Nel momento in cui si parla dei molteplici corpi, si fa riferimento ai sei ‘’Corpi’’ presenti nella struttura organizzativa della VRS: i ‘’Drina Corps’’, i ‘’1st Krajina Corps’’, i ‘’2nd Krajina Corps’’, i ‘’Sarajevo-Romanija Corps’’, i ‘’Hercegovina Corps’’ e i ‘’East Bosnia Corps’’. Ognuno dei citati corpi possedeva il proprio comandante e il proprio personale, direttamente subordinati al Generale della VRS: Ratko Mladić. Il 1° novembre 1992 Milanko Zivanovic assunse il ruolo di comandante dei Drina Corps; carica che ricoprì fino al 13 luglio 1995 poiché a succedergli fu Radislav Krstić che mantenne tale carica fino alla fine del conflitto in Bosnia ed Erzegovina. All’interno della sentenza contro Radislav Krstić vennero prese in considerazioni diverse operazioni militari (come l’attacco contro la c.d. ‘’Bosnian Muslim Column’’ avvenuto nei pressi di Srebrenica tra il 14 e il 15 luglio 1995; ovvero le operazioni militari serbo-bosniache intraprese presso Potočari tra l’11 e il 13 luglio 1995); tuttavia, limitatamente al tema dell’elaborato, facciamo riferimento all’operazione ‘’Krivaja 95’’ perpetrato dai Drina Corps, corpi armati sotto il comando del Generale Krstić. Il piano ‘’Krivaja 95’’ aveva come obiettivo quello di ridurre la ‘’safe area’’ di Srebrenica fino alla zona urbana centrale e, in aggiunta, l’isolamento dell’enclave, avvenuto tra il 10 e l’11 luglio 1995, risultò essere un’operazione per mettere volontariamente in fuga la popolazione bosgnacca. Il Tribunale internazionale, all’interno di diversi paragrafi 45 della sentenza afferma che il Procuratore non riuscì a provare il grado di consapevolezza del Generale Radislav Krstić (sia di una natura attiva nella commissione dei crimini ovvero di una natura puramente omissiva); ciò si può affermare poiché nella sentenza stessa si esplicita che, per esempio, ‘’[...] the Prosecution has

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45 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, parr. 469, 470 e 471, Krstić, (Case No.: IT-98-33-T).

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not proved that he also had known that their ultimate fate would be execution’’ 46 (in riferimento alla popolazione trasportata all’interno dei siti di detenzione). Riprendendo il paragrafo sopracitato si può approfondire trattando dei crimini presenti all’interno della terza parte della sentenza contro Radislav Krstić: il punto B (rubricato come ‘’Murders’’, nella versione inglese dello Statuto), il punto C (rubricato come ‘’Extermination’’), il punto E (rubricato come ‘’Deportation or Forcible Transfer’’) e il punto G (rubricato come ‘’Genocide’’). Il punto B della terza parte della sentenza, rubricato come ‘’Murders’’ nella versione inglese (‘’Meurtre’’ il termine nella versione francese), esamina il crimine dell’omicidio e in particolare le vittime tra la popolazione musulmana di Bosnia. Prima di trattare del caso concreto è necessario fare riferimento alla definizione di tale crimine e, come riporta la sentenza stessa, si può affermare che il crimine in questione è stato definito dal ICTY e dal ICTR (International Criminal Tribunal for Rwanda) in diverse occasioni. All’interno della presente si esplicita che il termine ‘’Murder’’ deve essere inteso come la morte della vittima risultante dall’azione ovvero omissione dell’accusato, commesso con l’intento di uccidere ovvero di causare lesioni personali gravi con la cognizione che tali avrebbero potuto condurre alla morte della vittima. Facendo un riferimento normativo si può citare l’articolo 3 e l’articolo 5, presi in esame principalmente all’interno del capo d’accusa mosso nei confronti del Generale Krstić e successivamente ripresi all’interno della sentenza da parte dei giudici del Tribunale internazionale, ove si afferma che ‘’[...] the Trial Chamber is satisfied that murders falling within the meaning of Article 3 and Article 5 [...] of the Statute were committed.’’ 47. Trattando ora del punto C (rubricato come ‘’Extermination’’) della terza parte della sentenza, facciamo riferimento all’articolo 5 dello Statuto dell’ICTY il quale inserisce il crimine in esame all’interno dei ‘’Crimes against humanity’’ (tradotto come ‘’Crimini contro l’umanità’’). In particolare, il crimine in esame può essere definito come ‘’il sottoporre intenzionalmente le persone a condizioni di vita diretta a cagionare la distruzione di parte della popolazione, quali impedire l’accesso al vitto ed alle medicine’’ 48. Successivamente all’analisi della situazione nei pressi del villaggio Donji Potočari e, in particolare, presso Srebrenica, il Tribunale internazionale riconosce che il crimine in questione sia stato perpetrato. Ciò venne affermato dopo che fu stabilito che gli eventi avvenuti nell’estate del 1995 a Srebrenica rientrassero all’interno della definizione di

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46 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 470, Krstić, (Case No.: IT-98-33-T), p. 170. 47 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 489, Krstić, (Case No.: IT-98-33-T), p. 174. 48 Articolo 7 (Crimini contro l’umanità), Statuto di Roma della Corte penale internazionale.

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‘’extermination’’, in particolare si ricorda: l’isolamento della popolazione dell’enclave, il divieto di accesso al villaggio per il supporto medico e il conseguente sviluppo di epidemie e carestie. Sempre all’interno della sentenza si prende in esame il crimine di ‘’Deportation or Forcible Transfer’’; tuttavia, vi furono difficoltà nella declinazione degli eventi e nella qualificazione giuridica degli stessi. Il Tribunale internazionale, indipendentemente dalla qualificazione giuridica, riconosce che, tra il 12 e il 13 luglio 1995, avvenne un trasferimento (coattivo) di civili (circa 25000 musulmani bosniaci) per mezzo di autobus. Tale spostamento vide il tragitto partire dall’enclave di Srebrenica, successivamente all’ingresso delle forze armate della VRS, verso diversi territori. Elemento cruciale della successiva qualificazione giuridica degli eventi è la destinazione del trasferimento, in particolare si tratta del tragitto da Donji Potočari verso Kladanj (villaggio situato nel cantone di Tuzla, comunque all’interno della Bosnia ed Erzegovina). La definizione del tragitto assume rilevanza poiché il Tribunale internazionale, nella successiva qualificazione giuridica, dovette considerare la differenza tra il crimine di deportazione e di trasferimento ‘’forzato’’. Tale differenziazione venne ripresa, inoltre, dal Procuratore, il quale propose tre differenti capi d’accusa: includere il crimine contro l’umanità per ‘’persecuzione’’, includere il crimine contro l’umanità e caratterizzare l’atto come deportazione ovvero, in alternativa, qualificarlo come trasferimento ‘’forzato’’ (coattivo) costituente crimine contro l’umanità. Il Tribunale internazionale analizzò il trasferimento dei civili prendendo in considerazione il tragitto effettuato e, secondo il ‘’customary international law’’, qualificò il crimine come trasferimento forzato. L’esclusione della ‘’deportazione’’, come qualificazione del crimine, avvenne proprio in ragione del luogo in cui sarebbe avvenuto il rilascio dei civili, il quale avvenne nel villaggio di Kladanj, situato all’interno dello stato della Bosnia ed Erzegovina. Nel concludere la trattazione della sentenza troviamo il punto G (rubricato come ‘’Genocide’’) ed è possibile affermare che quest’ultimo sia considerato come il principale capo d’accusa. Il Tribunale internazionale dovette tuttavia decidere se attribuire il crimine di genocidio ovvero di complicità nel genocidio. Gli eventi in questione riguardano il periodo temporale che intercorre tra l’11 luglio e il 1° novembre 1995, periodo nel quale avvennero esecuzioni di massa che videro come principali vittime la popolazione musulmana di Bosnia. L’interrogativo principale riguardante la qualificazione giuridica del crimine ‘’genocidio’’ pone le sue fondamenta nell’interpretazione di due elementi chiave: l’actus reus e la mens rea. Due elementi costitutivi del crimine in esame: l’actus reus consiste nella commissione di uno ovvero

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molteplici atti elencati all’interno del comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia quali l’omicidio dei membri di un gruppo, l’offesa grave all’integrità fisica o mentale dei membri di un gruppo ovvero la creazione di misure tendenti ad impedire le nascite in seno al gruppo; con mens rea s’intende la commissione degli atti prima citati commessi con l’intenzione di distruggere (‘’the intent to destroy’’), in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso. Il Tribunale internazionale riconobbe la commissione dei crimini elencati all’interno del comma 2 dell’articolo 4 dello Statuto del Tribunale internazionale e, di conseguenza, il collegio giudicante concluse che il primo elemento chiave costitutivo del genocidio, ossia l’actus reus, fosse soddisfatto. Per quanto concerne la mens rea il Tribunale dovette decidere che fosse presente o meno l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. La Camera concluse, come affermato all’interno del paragrafo 560 della sentenza in esame, che ‘’la popolazione musulmana di Bosnia residente sia nell’enclave di Srebrenica sia nell’area orientale di Bosnia costituiscono una parte del gruppo protetto ai sensi dell’articolo 4’’. Di conseguenza, è possibile affermare che la popolazione musulmana di Bosnia assunse, in ordine agli eventi avvenuti nel corso dell’estate del 1995, la qualifica di ‘’national, ethnical, racial or religious group’’ e, dunque, il Tribunale si trovò a discutere se fosse o meno presente l’intento di distruggere e, in ultimo, prevedere se fosse o meno soddisfatto il secondo ed ultimo elemento caratterizzante del crimine di genocidio (la c.d. mens rea). Il Tribunale internazionale, al fine di stabilire se potesse essere presente o meno l’intento di distruggere, prese in considerazione le metodologie di uccisione promosse dai serbi di Bosnia e chi fosse il ‘’bersaglio’’ specifico di tali atti. La Camera prese atto che le forze serbe di Bosnia presero in considerazione gli uomini adulti 49 ( i c.d. ‘’men of military age’’) facenti parte della popolazione musulmana di Bosnia. Altra considerazione che venne effettuata dal Tribunale internazionale al fine di stabilire l’intento di distruggere fu il ruolo della popolazione maschile all’interno della generale popolazione musulmana di Bosnia (di stampo puramente patriarcale); infatti, vennero analizzate le percentuali riguardanti molteplici settori quali l’educazione, il settore lavorativo e il contributo che poteva essere offerto alla comunità musulmana.

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49 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, paragrafo 598, Krstić, (Case No.: IT-98-33-T), p. 212.

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In base a quanto appena detto il Tribunale internazionale stabilì che si potesse qualificare il ‘’the intent to destroy’’ e, in conseguenza, poterono affermare che anche il secondo elemento caratterizzante del crimine di genocidio, la mens rea, fosse presente. Il collegio giudicante del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia concluse, dunque, che il crimine di genocidio fosse stato commesso da parte delle forze serbo-bosniache, affermando che ‘’le forze serbo- bosniache hanno effettivamente distrutto la comunità musulmana bosniaca a Srebrenica ed eliminato la possibilità che si potesse ristabilire in quel territorio’’ 50. Nella giornata del 2 agosto 2001 il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia emise la sentenza che vide il Generale Radislav Krstić colpevole di: genocidio, molteplici tipologie di persecuzioni perpetrate attraverso omicidi, trattamento crudele ed inumano, terrorismo nei confronti della popolazione civile, trasferimento forzato e distruzione di proprietà personali dei civili musulmani di Bosnia e infine omicidi in violazione delle ‘’Laws and Customs of War’’. Il Generale della Vojska Republike Srpske,Radislav Krstić, fu condannato a 46 anni di reclusione. Relativamente al periodo di reclusione ascritto a Radislav Krstić, credo sia possibile affermare che il collegio giudicante del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia abbia soddisfatto a pieno la determinazione della pena in relazione alla qualificazione giuridica dei fatti avvenuti a Srebrenica e nei suoi dintorni. Il Tribunale internazionale, nel determinare la pena della reclusione di 46 anni, dovette, inoltre, prendere in considerazione non solo gli eventi avvenuti durante il periodo del conflitto, in particolare nell’enclave di Srebrenica, bensì anche le responsabilità personale del Generale Radislav Krstić. Come sopracitato, è possibile notare che il Tribunale internazionale ritenne l’accusato colpevole di tre dei molteplici capi d’accusa ascrittigli, poiché, nel corso della disamina degli eventi e delle responsabilità personali, ritenne che non tutti i capi d’accusa fossero soddisfatti ovvero, in mancanza, il Procuratore non riuscì a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la sua (di Radislav Krstić) colpevolezza. Il collegio giudicante, dunque, dovendo assumere il ruolo di giudicante super-partes, dovette fare riferimento, al fine di emettere sentenza, solamente al materiale probatorio, alle intercettazioni intercorse durante il periodo del conflitto, all’esame dei testimoni e alle dichiarazioni rese in aula. Visti i poteri del Tribunale internazionale e visti i dibattiti intercorsi tra il Procuratore e la Difesa, ritengo sia possibile affermare che la qualificazione giuridica dei fatti e la determinazione della

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50 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, par. 598, Krstić, (Case No.: IT-98-33-T), p. 212.

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pena nei confronti del Generale possa dirsi ‘’soddisfacente’’, per quanto questo possa essere d’aiuto, a livello morale, parlando, in ogni caso, di crimini contro l’umanità.


2. Analisi della sentenza Tolimir (IT-05-88/2-T)

Zdravko Tolimir ricoprì la carica di Assistente Comandante e Capo del settore per l’intelligence e la sicurezza all’interno della Direzione della VRS (Vojska Republike Srpske). Secondo l’ufficio del Procuratore presso il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, Tolimir prese parte al piano del trasferimento forzato della popolazione musulmana di Bosnia residente nelle enclave di Srebrenica e Zepa; inoltre, il piano progettato presso l’enclave di Srebrenica non si limitò solamente al trasferimento forzato, bensì anche all’uccisione degli uomini ‘’able-bodied’’ facenti parte della popolazione musulmana di Bosnia. A Zdravko Tolimir, dunque, vennero ascritti molteplici (nel particolare 7) capi d’accusa, quali: genocidio, cospirazione al fine di commettere il crimine di genocidio, sterminio, omicidio, persecuzioni, trasferimento forzato e deportazione. Ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto del Tribunale internazionale, inoltre, l’accusato non dovrebbe essere ritenuto colpevole delle sue sole azioni, bensì anche delle sue omissioni e dell’intento, della preparazione e dell’istigazione alle commissioni di tali crimini. Contemporaneamente all’attacco avvenuto all’enclave di Srebrenica (tra il 9 luglio e il 25 luglio 1995), nell’enclave di Zepa ebbero luogo tre differenti negoziazioni tra gli alti gradi della VRS e i rappresentanti della popolazione musulmana di Bosnia; le negoziazioni avvennero nelle giornate del 13 luglio, del 19 luglio e del 24 luglio 1995 (data nella quale si giunse ad un accordo). Il giorno successivo, il 25 luglio 1995, le forze della VRS iniziarono il trasferimento forzato di donne e bambini dall’enclave di Zepa. Il Tribunale internazionale aggiunse, inoltre, all’interno del paragrafo 8 della sentenza Tolimir (Case No. IT-05-88/2-T), che ‘’nello stesso giorno, per la paura (‘’due to fear’’) che potessero essere feriti ovvero uccisi (‘’harmed or killed’’) se si fossero arresi alle forze della VRS, migliaia di uomini musulmani bosniaci adulti cominciarono ad attraversare il fiume Drina verso la Serbia’’. Quanto appena affermato trova ragione nella medesima sentenza, ove si afferma che l’accusato (Zdravko Tolimir) avesse compiuto azioni con l’intento di: rendere ostile la sopravvivenza della popolazione bosgnacca, sconfiggere l’Armata della Bosnia ed Erzegovina militarmente, isolare le

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forze UNPROFOR dagli aiuti provenienti dall’esterno e di controllare i movimenti della popolazione musulmana di Bosnia tra le due enclave (Srebrenica e Zepa). 51 La difesa di Zdravko Tolimir argomentò affermando che ‘’le violazioni degli accordi di demilitarizzazione, avvenute da parte dell’Armata della Bosnia ed Erzegovina, costituiscono una materiale violazione ai sensi dell’articolo 60 del Protocollo Addizionale I e, di conseguenza, le enclave hanno perso la loro protezione come zone demilitarizzate’’ 52. Il Tribunale internazionale, tuttavia, rispose a tale considerazione affermando che le dichiarazioni delle Nazioni Unite (intendendosi in particolare le risoluzioni del Consiglio di Sicurezza) non si fondano sul consenso delle parti in causa, bensì la ratio risiede nel rispetto del Capitolo VII della Carta delle Nazioni Unite. Per quanto concerne i capi d’accusa è possibile riprendere quanto detto all’interno del capitolo V, punto H (rubricato come ‘’Findings in relation to counts’’), ove ‘’La maggioranza (‘’The Majority’’, intendendosi la maggioranza dei giudici componenti il collegio), dunque, stabilisce che l’accusato è responsabile del crimine di genocidio [...]’’ 53. In questo determinato caso, la Corte stabilì che il crimine di genocidio fu commesso nei confronti di tre esponenti musulmani dell’enclave di Zepa; la ratio di tale qualificazione giuridica risiede nel ‘’genocidal intent’’ e di come la Corte lo abbia preso come elemento qualificativo del crimine consumatosi. Allo stesso modo la Camera si convinse che l’accusato, Zdravko Tolimir, dovesse essere ritenuto colpevole del terzo capo d’accusa (intendendosi ‘’Extermination’’) poiché contribuì sia con azioni sia con omissioni al compimento del crimine in questione nei confronti della popolazione musulmana di Bosnia; in accordo con l’articolo 5, lettera b, dello Statuto del Tribunale. Non solo, di fatto il Tribunale internazionale ragionò in tal senso anche in relazione al grado di consapevolezza che l’accusato aveva durante il susseguirsi del conflitto. La disposizione del Tribunale internazionale vide il comune convincimento di due giudici su tre; convincimento riguardante i capi d’accusa ai sensi dell’articolo 7, comma 1, dello Statuto. La Corte trova, dunque, Zdravko Tolimir colpevole di: genocidio (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera a, dello Statuto), cospirazione al fine di commettere il crimine di genocidio (ai sensi dell’articolo 4, comma 3, lettera b, dello Statuto), sterminio (crimine contro l’umanità, ai sensi dell’articolo 5, lettera b, dello Statuto), omicidio (in violazione del diritto consuetudinario di guerra, ai sensi

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51 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, Tolimir, (Case No.: IT-05-88/2-T), par. 10. 52 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, Tolimir, (Case No.: IT-05-88/2-T), par. 704. 53 Ibid., par. 1173.

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dell’articolo 3 dello Statuto), di persecuzione (crimine contro l’umanità, ai sensi dell’articolo 5, lettera h, dello Statuto) e atti inumani attraverso il trasferimento forzato (crimine contro l’umanità, ai sensi dell’articolo 5, lettera i, dello Statuto). La Corte, tuttavia, non trovò colpevole l’accusato di omicidio, inteso come crimine contro l’umanità ai sensi dell’articolo 5, lettera a, dello Statuto; inoltre, non trovò l’accusato, colpevole del crimine di deportazione come crimine contro l’umanità ai sensi dell’articolo 5, lettera d, dello Statuto. Zdravko Tolimir, il 12 dicembre 2012, venne condannato all’ergastolo (’life imprisonment’).


3. Analisi della sentenza Karadžić (IT-95-5/18-T)

Radovan Karadžić, nato a Petnjica il 19 giugno 1945, nei pressi della municipalità di Šavnik, in Repubblica di Montenegro, fu tra i padri fondatori del Srpska Demokratska Stranka (Partito Democratico Serbo) in Bosnia ed Erzegovina nel 1989 e ricoprì la carica di Presidente dal 1990 al 1996 54. L’ingresso in politica di Karadžić fu contraddistinto dall’obiettivo di riunire la popolazione di origine serba sotto un unico Stato, appunto la Serbia, qualora si fosse verificata una secessione delle due Repubbliche, quella di Bosnia ed Erzegovina e quella di Croazia. Successivamente all’indipendenza della Bosnia ed Erzegovina, riconosciuta come Stato dalla Comunità europea e dagli Stati Uniti tra il 6 e il 7 aprile 1992, venne modificato il nome anche di un’altra entità: la Repubblica del Popolo Serbo. Quest’ultima venne rinominata Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina (Republika Srpska Bosne i Hercegovine) e, nella giornata del 12 maggio 1992, l’accusato (intendendosi Radovan Karadžić) venne eletto presidente. All’interno del ‘’Indictment’’ Karadžić si vide ascrivere 11 capi d’accusa, 6 dei quali si riferiscono agli avvenimenti susseguitisi nell’enclave di Srebrenica: genocidio, persecuzione (inteso come crimine contro l’umanità), sterminio (inteso come crimine contro l’umanità), omicidio (inteso come crimine contro l’umanità), omicidio (in relazione alle violazioni del diritto consuetudinario di guerra) e trasferimento forzato (inteso come crimine contro l’umanità). Per quanto riguarda il crimine dell’omicidio (inteso sia come crimine contro l’umanità, sia come violazione del diritto consuetudinario di guerra) si può affermare che la Corte stabilì, secondo quanto riportato dalle parti in causa, che almeno (‘’at least’’) 5115 uomini musulmani bosniaci

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54 Treanor P., capo del gruppo di ricerca legale dell’Ufficio del Procuratore presso il Tribunale dell’Aja, ha redatto il report ‘’The Bosnian Serb Leadership 1990-1992’’, 30 luglio 2002, par. 7

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furono uccisi dalle forze serbo-bosniache nelle settimane a seguire della caduta di Srebrenica nel luglio 1995. Allo stesso modo la Corte riconobbe l’intento di uccidere le vittime o, parimenti, di causarne volontariamente un grave danno, con la cognizione che vi potesse essere la conseguente morte della vittima. All’interno del quarto volume della sentenza contro Karadžić 55, il Tribunale internazionale conclude che le uccisioni avvenute durante gli scontri in Bosnia ed Erzegovina, in particolare contro la popolazione musulmana di Bosnia, possano costituire il crimine di omicidio in relazione ai crimini contro l’umanità (ai sensi dell’articolo 5, lettera a, dello Statuto del Tribunale internazionale). La ratio di tale qualificazione giuridica degli eventi sembra risiedere nella sistematicità e nella diffusione degli attacchi perpetrati nei confronti della popolazione civile musulmana di Bosnia. Il quarto capo d’accusa ascritto a Radovan Karadžić concerne lo sterminio e tale viene preso in esame dal Tribunale data la summa dei casi di omicidio, avvenuti tutti in relazione alla caduta di Srebrenica. Di fatto il collegio giudicante ritiene che per poter parlare di sterminio vi debba essere l’elemento dell’uccisione su larga scala; tuttavia, in via puramente giurisprudenziale, tale requisito deve necessariamente essere declinato prendendo in considerazione l’insieme degli eventi, l’insieme dei luoghi, l’insieme del periodo di tempo, l’insieme delle circostanze e, infine, l’insieme dei soggetti attivi nel crimine (coloro che commettono, o si presume abbiano commesso, il crimine di sterminio). Di conseguenza il collegio giudicante ritiene che si possa parlare di sterminio, come crimine contro l’umanità 56, proprio in relazione agli elementi sopracitati (del tempo, del luogo, delle circostanze, ecc....) e di come questi, accomunati dall’elemento della sistematicità e della diffusione su larga scala, siano elementi costitutivi del crimine stesso. Elemento caratterizzante del quarto volume della sentenza contro Radovan Karadžić è la Direttiva 7 (‘’Directive 7’’), emanata l’8 marzo 1995 e del cui contenuto il Tribunale internazionale tenne conto per declinare molteplici questioni; una più di altre fu la questione del ‘’JCE Srebrenica’’. Con l’acronimo ‘’JCE’’ si fa riferimento al termine ‘’Joint Criminal Enterprise’’, ossia una dottrina giuridica funzionale ai tribunali per poter procedere contro i membri di un gruppo; fu elaborata proprio con lo scopo di perseguire i leader politici e militari per crimini di guerra ed ebbe come prima applicazione proprio il Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia.

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55 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, Karadžić, (Case No.: IT-95-5/18-T), par. 5612. 56 Articolo 5, comma 1, lett. b, dello Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia.

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‘’Creare una situazione ostile, di totale insicurezza e senza speranza di sopravvivenza per i residenti di Srebrenica e Zepa’’ 57, ciò è quanto si evince dalla Direttiva n. 7. Messaggio originariamente inoltrato alle forze dei ‘’Drina Corps’’ e successivamente ammesso come prova documentale all’interno dei processi nei confronti degli attori del conflitto avvenuto a Srebrenica, e non solo. Il Tribunale internazionale ritenne che tale Direttiva potesse essere ammessa come prova nel momento in cui venisse presa in esame la perpetrazione del conflitto avvenuto nell’enclave di Srebrenica, l’isolamento delle forze UNPROFOR, il perpetrarsi di epidemie e carestie e il peggiorare delle, già, condizioni miserabili (‘’The miserable conditions’’58) in cui giacevano i residenti dell’enclave. Secondo quanto citato nel paragrafo 5684 del quarto volume della sentenza contro Karadžić, la Corte si dice soddisfatta nel ritenere che, al tempo in cui venne emanata tale Direttiva n. 7, vi fosse una strategia a lungo termine riguardante la rimozione della popolazione musulmana di Bosnia attraverso metodologie di restrizione dell’aiuto umanitario. Il Tribunale internazionale concluse la trattazione affermando che Radovan Karadžić dovesse essere considerato colpevole per i reati ascrittigli; tuttavia, la colpevolezza fu provata solo a partire dalla sera (20:10) del 13 luglio e, di conseguenza, il Procuratore non riuscì a dimostrare, oltre ogni ragionevole dubbio, la colpevolezza nei crimini commessi nella ‘’JCE Srebrenica’’ precedentemente a quella data. Il Presidente della Repubblica Serba di Bosnia ed Erzegovina Radovan Karadžić, il 24 marzo 2016, con una singola sentenza per i capi d’accusa ascrittigli (ad eccezione del primo, genocidio in relazione alle ‘’Municipalities’’) venne condannato ad una pena di 40 anni di reclusione e, successivamente, la condanna è stata commutata in ergastolo il 20 marzo 2019.


4. Analisi della sentenza Mladić (IT-09-92-T)

Il 12 maggio 1992, il parlamento serbo-bosniaco della Bosnia ed Erzegovina fu concorde nell’istituire la VRS (Vojska Republike Srpske) e affidare a Ratko Mladić la carica di Capo di Stato Maggiore dell’esercito, ciò avvenne in risposta alla secessione proclamata dalla Bosnia ed Erzegovina. Oltre all’appena citata carica all’interno della VRS, Mladić, il 24 giugno 1994, dovette

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57 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, (Case No.: IT-95-5/18-T), par. 5681. 58 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, (Case No.: IT-95-5/18-T), par. 5680. ---


ricoprire la carica di Colonello generale. Tale carica permise al neo Colonnello generale di poter disporre di 80.000 unità durante gli scontri armati avvenuti in Bosnia tra il 1994 e il 1995. Le azioni, ovvero le omissioni, del Colonnello generale Mladić non si limitarono ai crimini di guerra, successivamente riconosciuti dal Tribunale internazionale, bensì anche alle raccomandazioni e alle ingerenze di carriere avvenute durante il corso del conflitto, per esempio quelle avvenute nei confronti del Generale Krstić. Il Tribunale internazionale, infatti, affermò, stando a quanto riportato all’interno dell’Indictment, che il Colonnello Mladić effettuò pressioni e raccomandazioni affinché Krstić sostituisse il Generale Živanović come Comandante dei ‘’DK’’ (Drina Corps), in modo che lo stesso Mladić fosse circondato da soggetti a lui fidati. Quanto appena detto è funzionale al fine di comprendere meglio quello che sarà l’argomento delle tre‘’Joint Criminal Enterprise’’, poiché, in dette operazioni, il Colonnello generale Mladić si servì di tali soggetti al fine di commettere i crimini, successivamente riconosciuti dal Tribunale internazionale. Non solo è funzionale alla comprensione dei requisiti delle ‘’JCE’’; infatti, il Tribunale internazionale lo ritenne un punto fondamentale al fine di stabilire, e/o identificare, le responsabilità dei partecipanti all’interno del conflitto in Bosnia ed Erzegovina. Come primo punto, ai fini della trattazione, si può prendere come riferimento la ‘’JCE Srebrenica’’, ossia la ‘’Joint Criminal Enterprise Srebrenica’’. La questione della JCE fu sollevata dal Procuratore e il Tribunale internazionale, dopo aver esaminato le prove e, soprattutto, le testimonianze, si trovò in accordo con quanto affermato all’interno dell’Indictment. Al paragrafo 4987 della sentenza Mladić, il Tribunale internazionale si vede soddisfatto nel ritenere che ‘’[...] vi fosse l’esistenza di una JCE con lo scopo primario di eliminare la popolazione musulmana di Bosnia a Srebrenica, uccidendo gli uomini e i ragazzi di Srebrenica e il trasferimento forzato di donne, bambini/e, e qualche anziano da Srebrenica.’’ La Corte, nel corso della trattazione generale dei crimini commessi dal Colonnello Mladić, dovette, inoltre, analizzare il perché della scelta di Srebrenica come teatro del conflitto. Risposta fu data a tale interrogativo grazie ad un’intervista pubblicata l’11 febbraio 1994 nella quale il Colonnello Mladić affermò che ‘’[...] anche prima dell’inizio della guerra, Srebrenica era una vasta fortezza turca e islamica, costruita sul suolo serbo, e sebbene la maggioranza della popolazione (musulmana di Bosnia) abitava lì, la discendenza non apparteneva a loro (turchi)’’. Basandosi su quanto appena affermato, il Tribunale internazionale ritenne Mladić consapevole e in accordo con l’ideologia (termine da declinare in relazione all’obiettivo comune perpetrato

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tramite la creazione di una ‘’Joint Criminal Enterprise’’) fondante della ‘’JCE Srebrenica’’; ideologia che non si limitò alla teoria ma che, successivamente, si concretizzò attraverso la commissione dei crimini ad egli ascrittigli quali, per esempio: genocidio, persecuzione, sterminio, omicidio, deportazione e trasferimento forzato (tutti da declinare in relazione ai crimini contro l’umanità); omicidio, terrorismo, attacchi nei confronti dei civili e la presa di ostaggi (questi da intendersi come violazioni delle leggi e del diritto consuetudinario di guerra). Per quanto concerne la presa di ostaggi è possibile fare riferimento al quarto tipo di ‘’Joint Criminal Entreprise’’ (nominata, appunto, ‘’JCE Hostages’’) individuato dal Tribunale internazionale. Secondo quanto viene affermato all’interno dell’Indictment e ripreso successivamente all’interno della sentenza, si può affermare che l’accusato avesse partecipato anche a quest’ultima JCE. L’accusato, in accordo con quanto riportato all’interno del paragrafo 5132 della sentenza Mladić, ‘’avrebbe partecipato in una JCE con il fine ultimo quello di tenere il personale delle Nazioni Unite in ostaggio, poiché funzionali al fine di impedire che le forze aeree della NATO (North Atlantic Treaty Organization) continuassero a condurre bombardamenti aerei nei confronti dei militari serbo-bosniaci’’. Le azioni perpetrate, di cui sopra, non furono condotte solamente dall’accusato (Ratko Mladić), bensì anche da un altro soggetto principale del conflitto in Bosnia: Radovan Karadžić. Il Tribunale internazionale, nelle sue conclusioni 59, fu soddisfatto nel ritenere che il piano di tenere in ostaggio il personale delle Nazioni Unite dovesse essere considerato come crimine di ‘’hostage-taking’’, punibile ai sensi dell’articolo 3 dello Statuto del Tribunale internazionale. Il Tribunale internazionale dovette prendere in esame anche il crimine di genocidio, poiché perpetrato durante il conflitto in Bosnia da parte dell’accusato. L’accusato, secondo quanto stabilito dal Procuratore presso il Tribunale internazionale, avrebbe perpetrato tale crimine sia nei confronti della popolazione musulmana di Bosnia sia in capo alla popolazione croata-bosniaca. Il genocidio è presente all’interno dell’articolo 4, comma 2, dello Statuto e si definisce come la commissioni di ‘’atti proibiti’’ con l’intento di distruggere, in tutto o in parte, un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso, in quanto tale. Tali ‘’atti proibiti’’ possono essere declinati come ‘’actus reus’’ ossia come: l’uccisione dei membri di un gruppo, il causare seri danni (sia fisici che mentali) nei confronti dei membri di un gruppo e, infine, creare (con cognizione) situazioni di vita tali per cui sarebbe impossibile vivere

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59 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, Mladić (Case No.: IT-09-92-T), parr. 5141, 5142 e 5143.

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e, dunque, causarne inevitabilmente la distruzione in tutto o in parte. Il requisito della ‘’mens rea’’, invece, presuppone l’intento di distruggere, in tutto in parte, un gruppo. Il Tribunale internazionale afferma, inoltre, che ‘’il termine ‘’destroy’’ è limitato all’aspetto puramente fisico ovvero biologico della distruzione di un gruppo’’ 60, termine da intendere come l’uccisione del soggetto fisico. L’intento di distruggere fu riconosciuto, in capo a Mladić, successivamente all’attenta analisi del Tribunale internazionale sui fatti avvenuti nelle enclave; tuttavia, non venne riconosciuto all’interno dei crimini perpetrati presso le diverse municipalità. Il riconoscimento dell’intento fonda le basi sul processo di creazione del clima di terrore e sulla situazione in cui versava la popolazione delle enclave; la VRS, infatti, creò un clima di terrore (‘’fearful and threatening atmoshpere’ ’61) tale per cui una parte della popolazione musulmana di Srebrenica tentò il gesto estremo del suicidio. In conclusione, il collegio giudicante stabilì che fu compiuto il crimine di genocidio, in relazione alla popolazione musulmana di Bosnia e in particolare quella di Srebrenica. Ciò poté essere affermato data la larga maggioranza della popolazione musulmana di Bosnia all’interno dell’enclave di Srebrenica; la presenza, infatti, incrementò nel momento in cui il Consiglio delle Nazioni Unite attribuì alla città di Srebrenica lo status di ‘’safe area’’ (mediante la risoluzione n. 819 del 16 aprile 1993). Il Tribunale internazionale, dopo aver analizzato le responsabilità individuali dell’accusato e, in summa, le sue azioni ovvero omissioni in seno ai molteplici Joint Criminal Enterprise a cui prese parte, emise sentenza. Il 22 novembre 2017, presso la corte dell’Aja, Ratko Mladić fu condannato all’ergastolo per i crimini sopra citati, poiché ritenuto colpevole per i capi d’accusa ascrittigli, ad esclusione di pochi (per esempio il crimine di genocidio in relazione alle municipalità). Dopo aver visionato ed analizzato le informazioni provenienti dalle sentenze oggetto di esame nel presente capitolo, è possibile ora fare una riflessione in merito a queste. Nel corso dell’individuazione delle fonti (le sentenze, appunto), e della loro analisi, ho cercato di prendere in considerazione gli elementi principali al fine di comprendere a pieno il significato del conflitto avvenuto in Bosnia ed Erzegovina, e in particolare nell’enclave di Srebrenica e luoghi limitrofi. Le sentenze nel presente capitolo, e gli annessi riferimenti agli articoli dello Statuto del Tribunale internazionale e alle diverse Convenzioni internazionali, sono fondamentali per individuare, o

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60 Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, Mladić, (Case No.: IT-09-92-T), par. 3455. 61 Ibid., par. 3542.

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almeno tentare di farlo, chi siano veramente i responsabili del conflitto. Il Tribunale internazionale riuscì, attraverso le sentenze succedutesi nel tempo, a giudicare i responsabili del conflitto, pesando le determinazioni delle pene in base ai crimini commessi per ciascuno degli accusati. Per quanto concerne le sentenze e la critica riguardante il ‘’nullum crimen sine lege’’, ritengo che non possa essere mossa nei confronti del Tribunale. Il principio ‘’nullum crimen sine lege’’ non può essere preso in esame nel presente discorso poiché il Tribunale internazionale, come da Statuto, ha come obiettivo l’applicazione del diritto internazionale pubblico (umanitario) e, di conseguenza, un diritto approvato dagli Stati che lo costituiscono. L’obiettivo del presente capitolo, dunque, vuole essere quello di analizzare e mostrare come, al di là dell’attribuzione della responsabilità a Stati ovvero a organizzazioni internazionali, sia stato perpetrato il conflitto e individuare chi fossero i responsabili materiali nella commissione dei crimini avvenuti durante gli scontri nelle ‘’safe zones’’.

Capitolo Quarto

1. Dayton, Ohio, Stati Uniti: l’accordo

Il negoziato ebbe luogo il 21 novembre 1995 presso la base aerea di Wright-Patterson a Dayton, Ohio, e vide la presenza di Slobodan Milosević (in rappresentanza della Serbia), Alija Izetbegović (in rappresentanza della Bosnia ed Erzegovina) e Franjo Tuđman (in rappresentanza della Croazia). Oltre agli esponenti politici in rappresentanza degli Stati protagonisti del conflitto, furono presenti, il 14 dicembre 1995 a Parigi, anche Felipe Gonzales (Presidente del Governo di Spagna), Bill Clinton (Presidente degli Stati Uniti d’America), Jacques Chirac (Presidente della Repubblica francese), Helmut Kohl (Cancelliere federale della Germania), John Major (Primo ministro del Regno Unito) e Viktor Chernomyrdin (Primo ministro della Federazione Russa). Prima, durante e dopo gli Accordi furono tre i soggetti che spiccarono rispetto agli altri partecipanti e questi furono Richard Holbrooke (diplomatico statunitense), Carl Bildt (diplomatico svedese, inviato speciale dell’Unione Europea) e Igor’ Ivanov (Viceministro degli Esteri della Federazione Russa). L’accordo di Dayton, tuttavia, non fu il primo accordo che tentò di porre fine al conflitto; infatti, precedentemente notiamo il tentativo avvenuto a New York. L’Accordo di pace di New York avvenne il 26 settembre 1995 e vide la presenza dei ministri degli esteri della Bosnia ed Erzegovina, della Croazia e della Repubblica Federale di Jugoslavia. Il tentativo avvenne a seguito dell’inizio dell’Operazione Deliberate Force, promossa dalla NATO, che ebbe come obiettivo quello di lanciare un attacco su tutta la Repubblica Serba. L’Operazione Deliberate Force ebbe luogo il 30 agosto 1995 e l’inizio fu segnato dall’attacco, mediante l’utilizzo di mortai, dell’Esercito Serbo-Bosniaco al mercato principale di Sarajevo (il c.d. ‘’Markale’’) con l’intento di colpire i civili. L’operazione militare in questione non ebbe luogo senza prima aver ricevuto un’attuazione formale, ossia la risoluzione n. 836/1993 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. La campagna militare, promossa dalla NATO, ha previsto una serie di attacchi (circa 3.515 attacchi) contro diversi obiettivi, quali: i principali centri di comunicazione dell’Esercito Serbo-Bosniaco e le postazioni di difesa serbe nelle quali vi fosse la presenza di operatori radar funzionali alla prevenzione di attacchi aerei. Successivamente alla congiunta campagna militare NATO-ONU, le forze dell’Esercito Serbo- Bosniaco accettarono l’ultimatum e presero posto al tavolo dei negoziati; negoziati che da lì a poco avrebbero portato la pace nell’Est-Europa.

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Questo primo tentativo permise un cessate il fuoco della durata di 60 giorni, il quale entrò in vigore il 12 ottobre 1995 e perdurò fino all’11 dicembre 1995. Questo tempo, di fatto, non venne utilizzato nella sua interezza poiché il 1° novembre 1995 iniziarono i negoziati di pace presso la base aerea militare di Wright-Patterson a Dayton, Ohio, negli Stati Uniti d’America. Per capire a pieno l’importanza dei primi tentativi di riconciliazione, è necessario fare riferimento all’istituto del trattato internazionale e con tale intendiamo una fonte del diritto internazionale. Nel momento in cui si prende in considerazione la definizione di trattato internazionale è d’obbligo fare riferimento alla Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, avente efficacia dal 27 gennaio 1980, promossa dalla Commissione ONU per la codificazione del diritto internazionale. Ai sensi dell’articolo 2, lettera a, della Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati, si esplicita che ‘’il termine ‹‹trattato›› indica un accordo internazionale concluso per iscritto tra Stati e regolato dal diritto internazionale, che sia costituito da un solo strumento o da due o più strumenti connessi, qualunque ne sia la particolare denominazione’’. Una delle questioni principali dell’Accordo di pace di Dayton fu la delimitazione dei confini fra le repubbliche della Repubblica Socialista Federale di Jugoslavia (Socijalistička Federativna Republika Jugoslavija). Con ‘’delimitazione dei confini’’ s’intende l’intangibilità dei confini, delle frontiere; di fatto l’Accordo prevedeva che venissero costituite due diverse entità all’interno della Bosnia ed Erzegovina. La prima entità sarebbe stata la Federazione croata-musulmana, oggi denominata come Federazione di Bosnia ed Erzegovina, mentre la seconda sarebbe stata la Repubblica Srpska. Il punto d’incontrò avvenne proprio nei luoghi ove si consumarono i crimini di guerra, le municipalità. Stando a quanto si esplicita all’interno dell’Accordo, è possibile fare riferimento a due distinte percentuali, ed esse sarebbero il 51% e il 49%. La prima percentuale, il 51%, si riferisce alla Federazione croata-musulmana e, in particolare, alle 92 municipalità che sarebbero state sotto la sua giurisdizione. La seconda percentuale, il 49%, invece, si riferisce alle 64 municipalità che sarebbero state assegnate alla giurisdizione della Repubblica Srpska a partire dal 1995 62.

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62 Lettera datata 29 novembre 1995 dalla Rappresentante Permanente degli Stati Uniti d’America alle Nazioni Unite, indirizzata al Segretario Generale, ‘’Agreement on inter-entity boundary line and related issues’’, Appendix to Annex 2, p. 51.


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Oltre a ciò, si esplicita che ‘’le Parti coinvolte devono ricreare, il più velocemente possibile, le condizioni normali di vita in Bosnia ed Erzegovina’’ 63. Per fare quanto appena citato l’Accordo chiarisce che le entità devono necessariamente cooperare l’una con l’altra e con le organizzazioni e agenzie internazionali. Sempre per quanto concerne il mantenimento della pace si può fare riferimento all’articolo 1, punto 2, lettera a, dell’Annex 1-A, degli Agreement on the military aspects of the peace settlement, all’interno del quale si afferma che ‘’per stabilire una duratura cessazione delle ostilità, nessuna delle entità deve minacciare o utilizzare la forza nei confronti dell’altra entità; inoltre, in nessuna circostanza, le forze armate di un’entità devono entrare nel territorio dell’altra entità se non con il permesso da parte della presidenza della Bosnia ed Erzegovina’’. L’Annex 6 (rubricato ‘’Agreement on Human Rights’’) riprende l’obiettivo principale delle Nazioni Unite: il mantenimento della pace internazionale. Ai sensi dell’articolo 1 dell’appena citato Annex si chiarisce come le Parti debbano assicurare alle persone sotto la giurisdizione di una o dell’altra entità, il più alto livello di libertà fondamentali e di diritti umani quali, per esempio: il diritto alla vita, il diritto a non essere soggetti a torture ovvero a trattamenti e punizioni inumani, il diritto alla libertà e alla sicurezza della persona, la libertà di pensiero (coscienza e religione) e la libertà di espressione. Sempre all’interno dell’Annex 6, esplicativo di quanto importante sia la questione dei diritti umani, fu costituita la Commissione (‘’The Commission’’), composta dall’Ufficio dell’Ombudsman 64 e dalla Camera dei Diritti Umani. All’articolo 1, punto 2, lettera a, dell’Annex 6, si afferma che l’Ufficio e la Camera devono considerare ‘’le presunte o le apparenti violazioni dei diritti umani come previste nella Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali’’; mentre alla lettera b del medesimo articolo, si afferma che devono essere prese in esame ‘’le presunte o le apparenti discriminazioni, fondate su qualunque base, come il sesso, la razza, il colore, la lingua, [...]’’. L’Accordo di Dayton, firmato a Parigi (Conference de Paix sur l’ex-Yougoslavie - Paris) il 14 dicembre 1995, segna, di fatto, la fine del conflitto in Bosnia ed Erzegovina. Tuttavia, molti

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63 Ai sensi dell’articolo 1 (rubricato come Obbligazioni generali), punto 1, dell’Annex 1-A, degli ‘’Agreement on the military aspects of the peace settlement’’. 64 Termine svedese («delegato, rappresentante pubblico») designante un particolare istituto che, a tutela e garanzia del buon andamento dell’amministrazione nei confronti del cittadino, ha la funzione di accogliere reclami ed eventualmente suggerire soluzioni (non vincolanti), definizione tratta dal Dizionario Treccani, (https://www.treccani.it/enciclopedia/ombudsman/), (Ultimo accesso: 16/09/2022). ---


interrogativi rimasero nel corso dei successivi anni, quali: che impatto avrebbero avuto, nel breve termine, gli Accordi; come sarebbero stati rispettati e quali sarebbero state le garanzie per il rispetto; e, interrogativo principale, di chi era la responsabilità delle atrocità commesse durante la guerra.


2. Analisi delle responsabilità delle Nazioni Unite

La tematica della responsabilità del conflitto può declinarsi in diversi modi quali, per esempio: le sentenze emesse dal Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia, i documenti ufficiali sequestrati dall’Ufficio del Procuratore presso la Corte e presi come materiale probatorio al fine di costituire gli Indictment ovvero, infine, i rapporti delle commissioni d’indagine sui fatti avvenuti nel corso del conflitto in Bosnia ed Erzegovina e, in particolare, sui fatti avvenuti all’interno dell’enclave di Srebrenica. Nel periodo che intercorre tra il 1995 ad oggi, vennero istituite diverse Commissioni d’indagine, funzionali a realizzare inchieste aventi come oggetto di studio gli eventi accaduti a Srebrenica (e nelle zone limitrofe all’enclave). Le Commissioni d’inchiesta principali furono quelle delle Nazioni Unite (ONU) e la North Atlantic Treaty Organization (NATO); tuttavia, vennero a formarsi ulteriori Commissioni negli Stati di Francia, Olanda e tra le autorità serbo-bosniache 65 e serbe. Non solo vi fu la costituzione di tali Commissioni d’inchiesta, infatti, nel corso degli anni, vennero pubblicati anche diversi ‘’Rapporti’’ concernenti gli eventi avvenuti nell’enclave di Srebrenica. Il primo rapporto, ossia il ‘’Rapporto’’ dell’Organizzazione delle Nazioni Unite, fu presentato il 15 novembre del 1999 dal Segretario generale Kofi Annan dinanzi l’Assemblea Generale. Gli eventi, per i quali fu richiesto il rapporto (richiesta avvenuta con la Risoluzione dell’Assemblea Generale n. 53/35), vennero identificati negli avvenimenti intercorsi dalla costituzione della ‘’safe area’’ di Srebrenica (avvenuta il 16 aprile 1993) fino alla Conference de Paix sur l’ex-Yougoslavie tenutasi il 14 dicembre 1995 66. Diversi interrogativi furono sollevati nei confronti del ruolo delle forze UNPROFOR presenti all’interno dell’enclave di Srebrenica; tuttavia, il Segretario Generale Kofi Annan chiarisce che ‘’deve essere riconosciuto che i 150 militari del battaglione olandese Dutchbat (appartenenti alle

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65 ‘’Report of the Government of Republika Srpska’’, pubblicato dal governo della Republika Srpska, in accordo con la decisione della Human Rights Chamber of Bosnia and Herzegovina. 66 ‘’Report of the Secretary-General pursuant to General Assembly resolution 53/35’’, 15 novembre 1999, par. 1.

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forze UNPROFOR) si trovarono poco armati, in posizioni non difendibili e che si videro a dover fronteggiare 2000 serbi che avanzavano con il supporto militare e dell’artiglieria’’ 67. Così, il Segretario Generale Annan tentò di chiarire le posizioni assunte delle forze UNPROFOR e delle omissioni. Nel caso delle omissioni, all’interno del medesimo rapporto, si esplicita che ‘’è possibile che i soldati (dell’UNPROFOR) avrebbero potuto fare entrare chiunque all’interno del loro accampamento e offrirsi come scudi umani al fine di proteggere la popolazione. Allo stesso tempo, tuttavia, è possibile che le forze serbe prendessero il controllo dell’accampamento, uccidendone migliaia (di civili), come minacciarono di fare’’ 68. Kofi Annan, tuttavia, dovette ammettere che se il battaglione olandese Dutchbat avesse avvertito la catena di comando delle Nazioni Unite, allora la comunità internazionale avrebbe potuto prendere provvedimenti in maniera più celere rispetto a quanto è realmente accaduto e, di conseguenza, si sarebbero potute salvare più vite di quante ne siano state salvate69. Una responsabilità fu attribuita anche alle forze militari bosniache poiché, senza prima aver ottenuto l’autorizzazione da parte delle forze UNPROFOR presenti nell’enclave, avviarono missioni militari nei confronti delle forze serbo-bosniache. Tuttavia, tali azioni ‘’non potevano essere considerate sul ‘’piano’’ militare’’ (come venne ribadito dallo stesso battagliane Dutchbat) poiché furono missioni promosse per la sola ricerca di beni primari, funzionali alla sopravvivenza come l’acqua ovvero viveri. In conclusione, il Segretario Generale ammise che ‘’le zone sicure furono costituite dal Consiglio di Sicurezza senza il consenso delle parti coinvolte e senza la previsione di una soluzione militare credibile. Non erano né aree protette, né rifugi sicuri (in relazione al diritto umanitario internazionale) e nemmeno aree sicure (intese in senso militare)’’ 70. Un successivo rapporto, richiesto dal governo olandese nel novembre del 1996, venne pubblicato nel 2002 dall’Istituto Olandese per la Documentazione di Guerra (‘’Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie’’, NIOD) , il quale suddivise tale elaborato in quattro distinte parti, ossia: gli eventi che ebbero luogo nel periodo che intercorre tra il 1991 ed il 1993; presenza e azione del

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67 Rapporto del Segretario Generale in applicazione della risoluzione n. 53/35 dell’Assemblea Generale, La Caduta di Srebrenica, 15 novembre 1999, par. 472. 68 Rapporto del Segretario Generale in applicazione della risoluzione n. 53/35 dell’Assemblea Generale, La Caduta di Srebrenica, 15 novembre 1999, par. 473. 69 Ibid., par. 473. 70 Rapporto del Segretario Generale in applicazione della risoluzione n. 53/35 dell’Assemblea Generale, La Caduta di Srebrenica, 15 novembre 1999, par. 499.

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battaglione Dutchbat nell’enclave di Srebrenica nel periodo tra il febbraio 1994 e il luglio 1995; la caduta dell’enclave; e, infine, le conseguenze della caduta dell’enclave sul piano nazionale e internazionale. 71 All’interno del rapporto olandese 72, in relazione alla seconda parte, venne affermato che ‘’la CIA (‘’Central Intelligence Agency’’) concluse che le forze militari dell’UNPROFOR fossero state soggette al meccanismo del ‘’Cry Wolf’’, ossia un meccanismo ove più frequente è il falso allarme, minore è la credibilità dello stesso’’. Inoltre, il rapporto continua chiarendo che ‘’c’erano delle indicazioni di un attacco, [...], ma anche le autorità richiedenti questo rapporto ritenevano che tali indicazioni (‘’similar troop movement’’) avvenissero anche in passato (in particolare si afferma: ‘’dozens of times’’)’’ 73. Quanto appena detto permette non solo di comprendere come le forze UNPROFOR non potessero agire liberamente sul piano militare (dovendo sottostare alle indicazioni promosse dal Consiglio di Sicurezza), ma permette anche di comprendere come tale limitazione potesse essere riscontrata anche a livello di pianificazione e strategia militare (come accordi avvenuti nel corso del conflitto e successivamente non rispettati dall’uno o dall’altra parte coinvolta). L’ultima Commissione e l’ultimo rapporto fu quello della Republika Srpska, la quale fu istituita il 15 dicembre 2003 e, solamente un anno più tardi, venne pubblicato il rapporto su quanto avvenuto nell’enclave di Srebrenica. La Commissione d’indagine ebbe come scopo quello di esaminare e valutare gli eventi accaduti a Srebrenica e nei dintorni tra il 10 e il 19 luglio del 1995. All’interno della Commissione non vi furono solamente giuristi serbo-bosniaci, bensì si notò la presenza di Gordon Bacon, come rappresentante della comunità internazionale, e la presenza di Smail Cekić, come rappresentante dei nuclei famigliari in cerca dei famigliari scomparsi ovvero deceduti ma la cui salma ancora scomparsa. Il lavoro della Commissione in questione si divise, in una prima parte, nell’elencazione degli avvenimenti avvenuti nell’enclave, in una seconda parte, invece, nel chiarimento delle informazioni concernenti l’ubicazione di ulteriori ‘’siti comuni’’ ancora non rivelati. In generale il rapporto soddisfa diversi quesiti riguardanti la situazione dei soggetti scomparsi. Per quanto

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71 Rapporto su Srebrenica del Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 10 aprile 2002.

72 Riferimento a capitolo 8, punto 2, appendice n. 2, del Rapporto su Srebrenica del

Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie, 10 aprile 2002. 73 Ibid., capitolo 8, punto 2, appendice n. 2.

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concerne i soggetti scomparsi può essere presa in esame la lista rilasciata dall’ICMP 74 (‘’International Commission on Missing Persons’’), all’interno della quale, ad oggi, viene riportato che sarebbero 8000 le persone scomparse. Ad oggi non è chiara la suddivisione delle responsabilità concernenti il conflitto avvenuto in Bosnia ed Erzegovina e, in particolare, all’interno dell’enclave di Srebrenica e nelle zone limitrofe. L’unica certezza, riferita alle responsabilità individuali dei soggetti presenti durante il conflitto a Srebrenica e, in mancanza, ovviamente, di una certezza assoluta (date le tempistiche del conflitto e i limiti del Tribunale internazionale), è quella che ci viene fornita dalle sentenze del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia; inoltre, vi sono i molteplici tentativi di chiarimenti, avvenuti nel corso degli anni successivi rispetto al conflitto di Bosnia, che tentarono di dare spiegazione a quanto è avvenuto a Srebrenica, limitatamente a chi dovesse o meno essere considerato responsabile delle atrocità commesse.

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74 Rapporto sulle persone scomparse dell’International Commission on Missing Persons, datata al 30 giugno 2022, https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2017/06/srebrenica-english-2022-June30.pdf, (Accesso il 06/09/2022)

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Bibliografia

Testi/Manuali consultati: o Burg L. S., Shoup P., The war in Bosnia-Herzegovina: ethnic conflict and international intervention. Armonk (US): M.E. Sharpe; 1999. o Conforti B., Iovane M., Diritto internazionale. Napoli, Editoriale Scientifica, 2021. o Delpla I., Bougarel X., Fournel J., Investigating Srebrenica: Institutions, Facts, Responsabilities. New York (US): Berghanhn Books; 2012. o Dikić I., Metodo Srebrenica. Udine: Bottega Errante Edizioni; 2020. o Donia J. R., Radovan Karadžić. Architect of the Bosnian Genocide. Cambridge (UK): Cambridge University Press; 2015. o Glenny M., The Fall of Yugoslavia, Londra (UK): Penguin, 1996. o Leydesdorff S., Bakker B., Surviving the Bosnian Genocide. Indiana (US): Indiana University Press; 2011. o Little A., Silber L., The Death of Jugoslavia. Londra (UK): Penguin; 1996. o MagnoM.A.,LaGuerradeidiecianni.Jugoslavia1991-2001.Milano:IlSaggiatore;2015. o Marchisio S., L’ONU – Il diritto delle Nazioni Unite. Bologna: Il Mulino; 2012. o NettelfieldJ.L.,WagnerE.S.,SrebrenicaintheAftermathofGenocide.Cambridge(UK): Cambridge University Press; 2014. o Nohlen D., Stöver P., Elections in Europe: a data handbook. Berlino (DE): Nomos Verlagsgesellschaft Mbh & Co; 2010. o Rohde D., A Safe Area: Srebrenica: Europe’s Worst Massacre Since the Holocaust. New York (US): Simon & Schuster, 1997. o Softic S., The legal nature of the war in Bosnia and Herzegovina: Aggression, genocide, the UN response, nonrecognition. Chisinau: LAP LAMBERT Academic Publishing; 2012.


Articoli consultati: o Hamza Karčić (2015) Remembering by Resolution: the case of Srebrenica, Journal of Genocide Research, 17:2, 201-210. 45

o Jasna Dragović-Soso (2012): Apologising for Srebrenica: the declaration of the Serbian parliament, the European Union and the politics of compromise, East European Politics, 28:2, 163-179 o Picard M., Zinbo A., (2007): On the Report of the Government of Republika Srpska (Bosnian Serb Republic).

Risoluzioni/Rapporti consultati: o Risoluzione 713/1991, UN Security Council. o Risoluzione 743/1992, UN Security Council. o Risoluzione 752/1992, UN Security Council. o Risoluzione 816/1993, UN Security Council. o Risoluzione 819/1993, UN Security Council. o Risoluzione 827/1993, UN Security Council. o Risoluzione 1966/2010, UN Security Council. o Risoluzione A/RES/46/237, Assemblea Generale. o Rapporto del Segretario Generale in applicazione della risoluzione 53/35 dell’Assemblea Generale, La Caduta di Srebrenica.

Fonti del diritto consultate: o Carta delle Nazioni Unite: capitolo VI e VII. o Statuto del Tribunale penale internazionale per l’ex-Jugoslavia. o Convenzioneperlaprevenzioneelarepressionedelcriminedigenocidio(12agosto1948). o Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali. o Convenzione di Vienna sul diritto dei trattati.

Sentenze/Indictment consultate: o Judgement - Prosecutor v. Radislav Krstić, (IT-98-33-T). o Judgement - Prosecutor v. Zdravko Tolimir, (IT-05-88/2-T). o Judgement - Prosecutor v. Radovan Karadžić (IT-95-5/18-T). o Judgement - Prosecutor v. Ratko Mladić (IT-09-92). o Judgement – Prosecutor v. Duško Tadić (IT-94-1-I) 46

o Judgement – Prosecutor v. Duško Tadić (IT-94-1-A) o Indictment – Slobodan Milošević (IT-01-60-I). o Judgment – 91/2007, ICJ.

Sitografia consultata: o https://nsarchive2.gwu.edu/NSAEBB/NSAEBB519-Srebrenica-conference-documents- detail-path-to-genocide-from-1993-to-1995/ o https://languages.oup.com o https://www.oed.com o https://cn.serbia.travel/natura/i-fiumi-e-i-laghi/Drina.a-286.1712.html

o https://www.treccani.it o https://www.treccani.it/enciclopedia/ombudsman/ o https://www.niod.nl/en/publications/srebrenica o https://www.icmp.int/wp-content/uploads/2017/06/srebrenica-english-2022-June30.pdf


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